Art. 43.
                Modalita' di accesso al finanziamento
 
  1.  Le richieste di finanziamento devono essere presentate da parte
dei  soggetti  beneficiari  entro  sessanta  giorni  dalla  data   di
pubblicazione del relativo bando nel Bollettino ufficiale.
  2.  Al  fine  di  garantire la piu' ampia informazione, verra' data
notizia della suddetta pubblicazione su tre organi di stampa, di  cui
uno  a  diffusione  nazionale  e sui due quotidiani regionali che, in
base ai rilevamenti ADS e AUDIPRESS, risultino essere i piu' diffusi.