Art. 44. Finanziamento 1. Ai fini della concessione dei benefici sono ritenute prioritarie le tipologie individuate dalle specifiche iniziative previste dalla misura "Ricerca, innovazione e sviluppo" di cui al POP 1994-1999. 2. Ai beneficiari di cui al precedente art. 42 sono concessi contributi in conto capitale fino al 60% dei costi ritenuti ammissibili, per ogni singola iniziativa.