Art. 44.
                            Finanziamento
 
  1. Ai fini della concessione dei benefici sono ritenute prioritarie
le tipologie individuate dalle specifiche iniziative  previste  dalla
misura "Ricerca, innovazione e sviluppo" di cui al POP 1994-1999.
  2.  Ai  beneficiari  di  cui  al  precedente  art. 42 sono concessi
contributi  in  conto  capitale  fino  al  60%  dei  costi   ritenuti
ammissibili, per ogni singola iniziativa.