Art. 49. Finanziamento 1. Ai fini della concessione dei benefici sono ritenute prioritarie le tipologie individuate dalla specifica misura del sottoprogramma "Turismo" di cui al POP 1994-1999. 2. Ai beneficiari di cui al precedente art. 47 vengono concessi contributi in conto capitale fino al 40% dei costi ritenuti ammissibili per ogni singola iniziativa. 3. Per le iniziative che riguardano la realizzazione di strutture per il turismo nautico, la misura dei contributi e' elevata, se a favore di enti pubblici, fino al 60% dell'investimento ritenuto ammissibile e, comunque, nel limite massimo di 400 milioni di lire. 4. Le modalita' di finanziamento delle strutture di cui al precedente comma 3 sono quelle previste dal successivo art. 54. 5. La Giunta regionale approva la ripartizione delle risorse finanziarie tenendo conto dei tre sistemi individuati dalla programmazione regionale - Capitanata, Puglia centrale, Jonico-Salentino - sulla base dei parametri oggettivi di cui al precedente art. 23.