Art. 49.
                            Finanziamento
 
  1. Ai fini della concessione dei benefici sono ritenute prioritarie
le  tipologie  individuate  dalla specifica misura del sottoprogramma
"Turismo" di cui al POP 1994-1999.
  2. Ai beneficiari di cui al precedente  art.  47  vengono  concessi
contributi   in  conto  capitale  fino  al  40%  dei  costi  ritenuti
ammissibili per ogni singola iniziativa.
  3. Per le iniziative che riguardano la realizzazione  di  strutture
per  il  turismo  nautico,  la misura dei contributi e' elevata, se a
favore di enti  pubblici,  fino  al  60%  dell'investimento  ritenuto
ammissibile e, comunque, nel limite massimo di 400 milioni di lire.
  4.  Le  modalita'  di  finanziamento  delle  strutture  di  cui  al
precedente comma 3 sono quelle previste dal successivo art. 54.
  5. La  Giunta  regionale  approva  la  ripartizione  delle  risorse
finanziarie   tenendo   conto   dei  tre  sistemi  individuati  dalla
programmazione   regionale    -    Capitanata,    Puglia    centrale,
Jonico-Salentino  -  sulla  base  dei  parametri  oggettivi di cui al
precedente art. 23.