Art. 50.
 
  1. I criteri e le procedure  per  l'attuazione  del  POP  1994-1999
"Asse  prioritario  3  -  Sottoprogramma  6 - Misura 6.2 ÿVPromozione
dell'attivita'  turisticaÿV"  sono  disciplinati  da  apposite  leggi
regionali e dalla relativa misura del pragramma.
  2.  I  programmi  di  "Promozione  turistica"  vengono  predisposti
dall'Assessorato  al  turismo  e  approvati  dalla  Giunta  regionale
mediante piano triennale d'intervento finanziato con gli stanziamenti
degli esercizi finanziari di riferimento globalmente considerati.
 
                            Sezione VIII
 
RECUPERO BENI CULTURALI