Art. 50. 1. I criteri e le procedure per l'attuazione del POP 1994-1999 "Asse prioritario 3 - Sottoprogramma 6 - Misura 6.2 ÿVPromozione dell'attivita' turisticaÿV" sono disciplinati da apposite leggi regionali e dalla relativa misura del pragramma. 2. I programmi di "Promozione turistica" vengono predisposti dall'Assessorato al turismo e approvati dalla Giunta regionale mediante piano triennale d'intervento finanziato con gli stanziamenti degli esercizi finanziari di riferimento globalmente considerati. Sezione VIII RECUPERO BENI CULTURALI