Art. 52. Finalita' 1. La Regione, nell'ambito del POP 1994-1999, nonche' di altri programmi di iniziativa comunitaria, promuove interventi a favore del turismo rurale al fine di potenziare e diversificare l'offerta turistica. 2. Il turismo rurale comprende l'offerta di ospitalita', ristorazione, servizi e attivita' per il tempo libero, sportivi e culturali, coerenti con una corretta fruizione dei beni ambientali naturalistici e culturali, nel rispetto del territorio rurale. 3. Per il perseguimento delle finalita' di cui ai precedenti commi 1 e 2, la Regione promuove e assicura interventi per il recupero e la valorizzazione di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni e, in genere, antichi manufatti censiti nel catasto agricolo urbano rientranti nel regime giuridico della legge n. 1089 del 1939, o comunque la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni, anche di proprieta' privata, situati in aree rurali per renderli suscettibili di fruizione turistica e per sostenere la vocazione turistica delle aree rurali. 4. La Regione Puglia concede provvidenze, nei modi e nei limiti stabiliti dai successivi articoli, per favorire opere di ristrutturazione, recupero e trasformazione in strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ivi compresi strutture e impianti sportivi.