Art. 54. Modalita' di accesso al finanziamento 1. Le domande dirette ad ottenere la concessione dei benefici, indirizzate all'Assessorato regionale al turismo, devono essere presentate al Sindaco del Comune nel cui territorio ricade l'intervento e corredate dei seguenti documenti: relazione tecnica; progetto esecutivo dell'intervento proposto; computo metrico estimativo; piano finanziario; dichiarazione del richiedente, sotto la propria responsabilita', di non aver richiesto o beneficiato per la medesima opera, di contributi derivanti da leggi statali o regionali; dichiarazione d'impegno ad attenersi alle prescrizioni e alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1976 ed eventuali successive modificazioni, che consentono alla Regione di accedere ai finanziamenti previsti dal FESR, cosÿi' come previsti dal regolamento CEE n. 4254/1988; titolo di proprieta' del terreno e del manufatto. 2. Nel caso in cui il progetto proposto sia rispondente alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, la domanda di cui al precedente comma 1 deve essere corredata anche della concessione edilizia. 3. Nel caso in cui il progetto proposto non sia rispondente alle previsioni dello strumento urbanistico vigente e/o adottato, in deroga al disposto dell'art. 55 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, lo stesso progetto, previo parere favorevole della Commissione edilizia, deve essere approvato con deliberazione comunale. 4. La deliberazione, in uno agli atti progettuali, viene inviata all'Assessorato regionale all'urbanistica, che esprime, entro sessanta giorni, con relazione, il proprio motivato parere. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende positivo. 5. La deliberazione regionale di inserimento del medesimo intervento nei programmi di finanziamento costituisce approvazione della variante. E' fatto obbligo al Comuni di inserire le relative previsioni nell'ambito dei PF e/o PRG vigenti e/o adottati. 6. La relazione di cui al precedente comma 4, in caso di progetti in variante e di aree sottoposte al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve esplicitare l'ammissibilita' o meno dell'intervento sotto detto profilo. La deliberazione regionale di cui al precedente comma 5 costituisce, se richiesto, rilascio di nulla-osta previsto dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939. 7. Ove eccorra, ai progetti possono essere apportate modifiche senza che cioÿ comporti la necessita' di ulteriori atti autorizzativi da parte del Comune. 8. La effettiva erogazione del finanziamento e' sempre subordinata alla presentazione, da parte dell 'Amministrazione comunale, all'Assessorato regionale al turismo della concessione edilizia e/o della autorizzazione e dei nulla-osta necessari, ove esistano vincoli sul territorio.