Art. 54.
                Modalita' di accesso al finanziamento
 
  1.  Le  domande  dirette  ad  ottenere la concessione dei benefici,
indirizzate  all'Assessorato  regionale  al  turismo,  devono  essere
presentate   al   Sindaco   del  Comune  nel  cui  territorio  ricade
l'intervento e corredate dei seguenti documenti:
   relazione tecnica;
   progetto esecutivo dell'intervento proposto;
   computo metrico estimativo;
   piano finanziario;
   dichiarazione  del  richiedente, sotto la propria responsabilita',
di non aver  richiesto  o  beneficiato  per  la  medesima  opera,  di
contributi derivanti da leggi statali o regionali;
   dichiarazione  d'impegno  ad  attenersi  alle  prescrizioni e alle
disposizioni di  cui  al  decreto  ministeriale  27  luglio  1976  ed
eventuali  successive  modificazioni,  che consentono alla Regione di
accedere ai finanziamenti previsti dal FESR, cosÿi' come previsti dal
regolamento CEE n. 4254/1988;
   titolo di proprieta' del terreno e del manufatto.
  2. Nel caso in  cui  il  progetto  proposto  sia  rispondente  alle
previsioni  dello strumento urbanistico vigente, la domanda di cui al
precedente comma 1 deve  essere  corredata  anche  della  concessione
edilizia.
  3.  Nel  caso  in cui il progetto proposto non sia rispondente alle
previsioni dello  strumento  urbanistico  vigente  e/o  adottato,  in
deroga al disposto dell'art. 55 della legge regionale 31 maggio 1980,
n.      56,  lo  stesso  progetto,  previo  parere  favorevole  della
Commissione  edilizia,  deve  essere  approvato   con   deliberazione
comunale.
  4.  La  deliberazione,  in uno agli atti progettuali, viene inviata
all'Assessorato  regionale  all'urbanistica,   che   esprime,   entro
sessanta  giorni,  con relazione, il proprio motivato parere. Decorso
inutilmente tale termine, il parere si intende positivo.
  5.  La  deliberazione  regionale  di   inserimento   del   medesimo
intervento  nei  programmi  di finanziamento costituisce approvazione
della variante.  E' fatto obbligo al Comuni di inserire  le  relative
previsioni nell'ambito dei PF e/o PRG vigenti e/o adottati.
  6.  La  relazione di cui al precedente comma 4, in caso di progetti
in variante e di aree sottoposte al vincolo paesaggistico di cui alla
legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve  esplicitare  l'ammissibilita'  o
meno  dell'intervento sotto detto profilo. La deliberazione regionale
di cui al precedente comma 5 costituisce, se richiesto,  rilascio  di
nulla-osta previsto dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939.
  7.  Ove  eccorra,  ai  progetti  possono essere apportate modifiche
senza che cioÿ comporti la necessita' di ulteriori atti autorizzativi
da parte del Comune.
  8. La effettiva erogazione del finanziamento e' sempre  subordinata
alla   presentazione,   da   parte  dell  'Amministrazione  comunale,
all'Assessorato regionale al turismo della concessione  edilizia  e/o
della autorizzazione e dei nulla-osta necessari, ove esistano vincoli
sul territorio.