Art. 10. Programma annuale dell'orientamento e della formazione professionale 1. La Giunta regionale attua il piano triennale attraverso la predisposizione di programmi annuali, previo parere della Comissione consiliare competente che deve esprimersi entro trenta giorni dalla presentazione dello stesso. Trascorso tale periodo il suddetto parere si intende positivamente reso. 2. Il programma annuale, che finanziariamente si rapporta all'anno solare, definisce: le iniziative formative corsuali e individualizzate, determinate dalle risultanze della attivita' valutativa di cui all'art. 9; le attivita' di supporto di cui all'art. 7; le attivita' di cui alle lett. a), b), c), d), ed e) del comma 2, i servizi orientativi di cui al comma 3 dell' art. 3; gli interventi per l'adeguamento e/o l'acquisizione di strutture, arredi e attrezzature; l'ammontare dei costi con la specializzazione dei fondi di finanziamento. 3. I programmi operativi ed ogni altra azione da proporre al finanziamento del Fondo sociale europeo sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, secondo le procedure di cui al comma 1.