Art. 10.
                 Programma annuale dell'orientamento
                  e della formazione professionale
 
  1.  La  Giunta  regionale  attua  il  piano triennale attraverso la
predisposizione di programmi annuali, previo parere della  Comissione
consiliare  competente  che deve esprimersi entro trenta giorni dalla
presentazione dello stesso. Trascorso tale periodo il suddetto parere
si intende positivamente reso.
  2. Il programma annuale, che finanziariamente si rapporta  all'anno
solare, definisce:
   le  iniziative  formative corsuali e individualizzate, determinate
dalle risultanze della attivita' valutativa di cui all'art. 9;
   le attivita' di supporto di cui all'art. 7;
   le attivita' di cui alle lett. a), b), c), d), ed e) del comma  2,
i servizi orientativi di cui al comma 3 dell' art. 3;
   gli  interventi per l'adeguamento e/o l'acquisizione di strutture,
arredi e attrezzature;
   l'ammontare  dei  costi  con  la  specializzazione  dei  fondi  di
finanziamento.
  3.  I  programmi  operativi  ed  ogni  altra  azione da proporre al
finanziamento del Fondo sociale europeo sono approvati  dalla  Giunta
regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare,
secondo le procedure di cui al comma 1.