Art. 11.
             Monitoraggio e valutazione delle attivita'
 
  1.  L'Assessorato  alla  formazione  professionale,  per offrire un
supporto alla pianificazione e alla programmazione delle attivita' di
medio  e  breve  periodo  e  alla  progettazione   e   programmazione
formativa,  provvede ad assicurare, a seguito di sperimentazione, una
sistematica ed organica attivita' di:
   monitoraggio   sull'attuazione    delle    iniziative    formative
programmate;
   valutazione degli esiti delle attivita' formative realizzate sotto
il profilo dell'efficacia, intesa come raggiungimento degli obiettivi
prefissati  e,  come  efficienza,  intesa come rapporto tra obiettivi
raggiunti e risorse impegnate.
  2. In particolare la  valutazione  dell'efficacia  riguardera'  gli
esiti  occupazionali,  la  utilizzazione  delle  competenze acquisite
durante la formazione nella  prestazione  lavorativa,  le  competenze
professionali acquisite anche se non ancora esercitate.
 
                            Capitolo III
             LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE