Art. 11. Monitoraggio e valutazione delle attivita' 1. L'Assessorato alla formazione professionale, per offrire un supporto alla pianificazione e alla programmazione delle attivita' di medio e breve periodo e alla progettazione e programmazione formativa, provvede ad assicurare, a seguito di sperimentazione, una sistematica ed organica attivita' di: monitoraggio sull'attuazione delle iniziative formative programmate; valutazione degli esiti delle attivita' formative realizzate sotto il profilo dell'efficacia, intesa come raggiungimento degli obiettivi prefissati e, come efficienza, intesa come rapporto tra obiettivi raggiunti e risorse impegnate. 2. In particolare la valutazione dell'efficacia riguardera' gli esiti occupazionali, la utilizzazione delle competenze acquisite durante la formazione nella prestazione lavorativa, le competenze professionali acquisite anche se non ancora esercitate. Capitolo III LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE