Art. 13.
               Strutture formative ed ambiti operativi
               dei centri di formazione professionale
 
  1. Gli  interventi  formativi  previsti  dalla  presente  legge  si
attuano  presso  i Centri di formazione professionale della Regione e
degli enti di cui all'art. 5 della legge  345/78,  presso  reparti  o
laboratori aziendali e presso altre strutture idonee allo svolgimento
di attivita' formative.
  2.  I  Centri  di formazione professionale sono strutture organiche
polivalenti, dotate di  locali,  attrezzature,  impianti,  servizi  e
quadri operativi idonei per il proprio funzionamento.
  3.  Nell'ambito  dei  piani  annuali,  la Regione puo' assegnare ai
Centri di formazione professionale, pubblici e  convenzionati,  oltre
alla gestione di interventi formativi, anche competenze in ordine:
   a) alla realizzazione di sperimentazioni didattiche e di attivita'
di formazione a distanza;
   b)  all'espletamento di servizi per l'orientamento professionale e
per l'osservazione dl fenomeni attinenti al mercato del lavoro;
   c) allo svolgimento di attivita' di progettazione formativa  e  di
informazione,  assistenza  e  consulenza sulle politiche formative ed
occupazionali anche delle piccole imprese.