Art. 13. Strutture formative ed ambiti operativi dei centri di formazione professionale 1. Gli interventi formativi previsti dalla presente legge si attuano presso i Centri di formazione professionale della Regione e degli enti di cui all'art. 5 della legge 345/78, presso reparti o laboratori aziendali e presso altre strutture idonee allo svolgimento di attivita' formative. 2. I Centri di formazione professionale sono strutture organiche polivalenti, dotate di locali, attrezzature, impianti, servizi e quadri operativi idonei per il proprio funzionamento. 3. Nell'ambito dei piani annuali, la Regione puo' assegnare ai Centri di formazione professionale, pubblici e convenzionati, oltre alla gestione di interventi formativi, anche competenze in ordine: a) alla realizzazione di sperimentazioni didattiche e di attivita' di formazione a distanza; b) all'espletamento di servizi per l'orientamento professionale e per l'osservazione dl fenomeni attinenti al mercato del lavoro; c) allo svolgimento di attivita' di progettazione formativa e di informazione, assistenza e consulenza sulle politiche formative ed occupazionali anche delle piccole imprese.