Art. 14.
                             Convenzioni
 
  1. Nelle convenzioni di cui all'art. 12 vengono stabiliti:
   a)  il  numero  e  le denominazioni degli interventi formativi, le
sedi di svolgimento, la durata e il numero degli allievi;
   b) gli obiettivi, le  metodologie  e  i  contenuti  formativi,  le
attrezzature   e   le   tecnologie,  i  criteri  e  le  modalita'  di
accertamento,  il  raggiungimento  degli  obiettivi   contenuti   nel
progetto formativo che costituisce parte integrante della convenzione
stessa;
   c) l'ammontare complessivo del finanziamento, la sua articolazione
per  capitoli  di  spesa,  i  tempi  di  erogazione,  le modalita' di
utilizzazione, di rendicontazione e di restituzione delle  somme  non
utilizzate;
   d)  l'obbligo di accettare la vigilanza della Regione o Provincia,
secondo le proprie competenze, sullo svolgimento  delle  attivita'  e
sull'utilizzazione del finanziamento erogato anche mediante ispezioni
e controlli.
  2.  Per  gli  enti  di  cui  all'art.  5  della  legge n. 845/78 le
convenzioni stabiliscono anche:
   a) le eventuali attivita' di sperimentazione didattica, formazione
a  distanza,  di  orientamento  professionale,  di  osservazione  sul
mercato  del  lavoro,  di  consulenza  a favore delle piccole e medie
imprese;
   b) l'obbligo di applicare il  contratto  nazionale  di  lavoro  di
categoria al personale dipendente;
   c) l'obbligo di rendere pubblico il bilancio annuale;
   d)  l'organico  del  personale direttivo, docente, amministrativo,
ausiliario per il quale e' previsto il finanziamento regionale.
  3. Per le imprese o loro consorzi le  convenzioni  stabiliscono  le
quote  di partecipazione finanziaria a loro carico, il cui ammontare,
non inferiore al 10% del costo globale, verra' previsto, annualmente,
dalle direttive.