Art. 14. Convenzioni 1. Nelle convenzioni di cui all'art. 12 vengono stabiliti: a) il numero e le denominazioni degli interventi formativi, le sedi di svolgimento, la durata e il numero degli allievi; b) gli obiettivi, le metodologie e i contenuti formativi, le attrezzature e le tecnologie, i criteri e le modalita' di accertamento, il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel progetto formativo che costituisce parte integrante della convenzione stessa; c) l'ammontare complessivo del finanziamento, la sua articolazione per capitoli di spesa, i tempi di erogazione, le modalita' di utilizzazione, di rendicontazione e di restituzione delle somme non utilizzate; d) l'obbligo di accettare la vigilanza della Regione o Provincia, secondo le proprie competenze, sullo svolgimento delle attivita' e sull'utilizzazione del finanziamento erogato anche mediante ispezioni e controlli. 2. Per gli enti di cui all'art. 5 della legge n. 845/78 le convenzioni stabiliscono anche: a) le eventuali attivita' di sperimentazione didattica, formazione a distanza, di orientamento professionale, di osservazione sul mercato del lavoro, di consulenza a favore delle piccole e medie imprese; b) l'obbligo di applicare il contratto nazionale di lavoro di categoria al personale dipendente; c) l'obbligo di rendere pubblico il bilancio annuale; d) l'organico del personale direttivo, docente, amministrativo, ausiliario per il quale e' previsto il finanziamento regionale. 3. Per le imprese o loro consorzi le convenzioni stabiliscono le quote di partecipazione finanziaria a loro carico, il cui ammontare, non inferiore al 10% del costo globale, verra' previsto, annualmente, dalle direttive.