Art. 15. Revoca delle convenzioni 1. In caso di inosservanza, da parte dei soggetti convenzionati, degli obblighi e delle disposizioni contenuti nella convenzione, la Giunta regionale o le Province, secondo le proprie competenze, previa diffida a provvedere entro congruo termine agli adempimenti richiesti, deliberano: a) la risoluzione della convenzione erogata, fatte salve le spese sostenute e riconosciute ammissibili; b) se e con quali soggetti gestionali le attivita' formative in atto al momento della risoluzione debbano essere portate a termine.