Art. 15.
                      Revoca delle convenzioni
 
  1. In caso di inosservanza, da parte  dei  soggetti  convenzionati,
degli  obblighi  e delle disposizioni contenuti nella convenzione, la
Giunta regionale o le Province, secondo le proprie competenze, previa
diffida  a  provvedere  entro  congruo   termine   agli   adempimenti
richiesti, deliberano:
   a)  la risoluzione della convenzione erogata, fatte salve le spese
sostenute e riconosciute ammissibili;
   b) se e con quali soggetti gestionali le  attivita'  formative  in
atto al momento della risoluzione debbano essere portate a termine.