Art. 17.
                 Accertamento delle professionalita'
 
  1.   Le   attivita'  formative  ordinate  all'acquisizione  di  una
qualifica o di una specializzazione si concludono con prove finali.
  2. Le prove si svolgono davanti ad una Commissione  nominata  dalle
Province e composta da:
   a) un rappresentante della Provincia competente per territorio che
la presiede;
   b)   un  rappresentante  della  Regione  designato  dall'Assessore
regionale alla formazione professionale;
   c) un insegnante del corso designato dall'ente;
   d) un esperto designato dall'ufficio del Lavoro e M.O.  competente
per territorio;
   e) un esperto designato dal Provveditore agli studi competente per
territorio;
   f) un esperto in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori;
   g) un esperto del settore produttivo interessato in rappresentanza
delle associazioni dei datori di lavoro.
  3.  Per  le  prove  relative  ai  corsi  di  attivita' formative di
rilevanza regionale, di cui al comma 2 dell'art. 30,  la  Commissione
di   cui   al   comma   2,   di  analoga  composizione,  e'  nominata
dall'Assessore alla formazione professionale  ed  e'  presieduta  dal
rappresentante della Regione.
  4.  Nell'atto  di  nomina vengono nominati anche i membri supplenti
designati con le modalita' previste al comma 2.
  5. Ai componenti delle  Commissioni  esaminatrici  sono  attribuite
l'indennita'  di  presenza  ed  il  rimborso  delle  spese di viaggio
previste dalle vigenti norme regionali in materia.
  6. Agli allievi che hanno superato  positivamente  le  prove  viene
rilasciato  un  attestato la cui validita' e' stabilita dall'art.  14
legge 845/78.
  7. Le attivita' formative per l'aggiornamento, il perfezionamento o
propedeutiche  ad  abilitazioni  professionali  si   concludono   con
attestati  di  frequenza  o  con attestati di frequenza-profitto ove,
come previsto dal relativo progetto, sia stato accertato  il  livello
formativo raggiunto.
  8.  Il  passaggio  da un ciclo o modulo formativo all'altro avviene
tramite prove intermedie interne, effettuate dai docenti  del  corso,
secondo  le  modalita'  stabilite.  A  tali  prove sono ammessi anche
allievi esterni che aspirano a  frequentare  un  ciclo  intermedio  o
quello  terminale,  purche'  in  possesso dei requisiti di ammissione
previsti.