Art. 17. Accertamento delle professionalita' 1. Le attivita' formative ordinate all'acquisizione di una qualifica o di una specializzazione si concludono con prove finali. 2. Le prove si svolgono davanti ad una Commissione nominata dalle Province e composta da: a) un rappresentante della Provincia competente per territorio che la presiede; b) un rappresentante della Regione designato dall'Assessore regionale alla formazione professionale; c) un insegnante del corso designato dall'ente; d) un esperto designato dall'ufficio del Lavoro e M.O. competente per territorio; e) un esperto designato dal Provveditore agli studi competente per territorio; f) un esperto in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; g) un esperto del settore produttivo interessato in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro. 3. Per le prove relative ai corsi di attivita' formative di rilevanza regionale, di cui al comma 2 dell'art. 30, la Commissione di cui al comma 2, di analoga composizione, e' nominata dall'Assessore alla formazione professionale ed e' presieduta dal rappresentante della Regione. 4. Nell'atto di nomina vengono nominati anche i membri supplenti designati con le modalita' previste al comma 2. 5. Ai componenti delle Commissioni esaminatrici sono attribuite l'indennita' di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio previste dalle vigenti norme regionali in materia. 6. Agli allievi che hanno superato positivamente le prove viene rilasciato un attestato la cui validita' e' stabilita dall'art. 14 legge 845/78. 7. Le attivita' formative per l'aggiornamento, il perfezionamento o propedeutiche ad abilitazioni professionali si concludono con attestati di frequenza o con attestati di frequenza-profitto ove, come previsto dal relativo progetto, sia stato accertato il livello formativo raggiunto. 8. Il passaggio da un ciclo o modulo formativo all'altro avviene tramite prove intermedie interne, effettuate dai docenti del corso, secondo le modalita' stabilite. A tali prove sono ammessi anche allievi esterni che aspirano a frequentare un ciclo intermedio o quello terminale, purche' in possesso dei requisiti di ammissione previsti.