Art. 18. Libretto personale di certificazione professionale 1. All'atto della prima iscrizione ad un corso di formazione professionale, ogni allievo viene munito di un libretto formativo personale, nel quale deve essere registrato il suo curriculum formativo professionale. 2. In particolare nel curriculum devono essere indicate la natura e la durata del corso, nonche' le competenze acquisite e le eventuali valutazioni. 3. Nel libretto devono essere inoltre riportati in successione i dati relativi ad eventuali altri corsi di formazione frequentati dall'allievo. 4. Il modello e' unico per tutta la regione, e' approvato con deliberazione della Giunta regionale ed e' compilato dal soggetto gestore.