Art. 18.
         Libretto personale di certificazione professionale
 
  1. All'atto della  prima  iscrizione  ad  un  corso  di  formazione
professionale,  ogni  allievo  viene  munito di un libretto formativo
personale,  nel  quale  deve  essere  registrato  il  suo  curriculum
formativo professionale.
  2. In particolare nel curriculum devono essere indicate la natura e
la  durata  del corso, nonche' le competenze acquisite e le eventuali
valutazioni.
  3. Nel libretto devono essere inoltre riportati  in  successione  i
dati  relativi  ad  eventuali  altri  corsi di formazione frequentati
dall'allievo.
  4. Il modello e' unico per  tutta  la  regione,  e'  approvato  con
deliberazione  della  Giunta  regionale  ed e' compilato dal soggetto
gestore.