Art. 19. Beni prodotti 1. I beni prodotti dagli allievi durante le attivita' di formazione al lavoro vengono inventariati ed eventualmente alienati, previa comunicazione all'Assessorato competente, mediante: la donazione ad istituti ed enti di assistenza e beneficenza; il macero, se privi di valore commerciale; la commercializzazione in mostre mercato o iniziative similari. Gli eventuali introiti non possono essere distribuiti tra gli allievi ma devono essere utilizzati per l'acquisto di materiali in dotazione e attrezzature o per sovvenzionare attivita' ricreative. 2. I beni prodotti durante le attivita' di formazione sul lavoro sono attribuiti ai soggetti gestori delle attivita' che ne acquisiscono la piena disponibilita', fermo restando che il corrispondente costo globale, calcolato sulla base del costo dei materiali impiegati, e' detratto dalla quota di finanziamento previsto per la voce consumi in misura corrispondente alla percentuale di partecipazione del potere pubblico al finanziamento delle attivita' formative.