Art. 19.
                            Beni prodotti
 
  1. I beni prodotti dagli allievi durante le attivita' di formazione
al lavoro vengono  inventariati  ed  eventualmente  alienati,  previa
comunicazione all'Assessorato competente, mediante:
   la donazione ad istituti ed enti di assistenza e beneficenza;
   il macero, se privi di valore commerciale;
   la  commercializzazione  in  mostre mercato o iniziative similari.
Gli eventuali introiti non possono essere distribuiti tra gli allievi
ma devono essere utilizzati per l'acquisto di materiali in  dotazione
e attrezzature o per sovvenzionare attivita' ricreative.
  2.  I  beni  prodotti durante le attivita' di formazione sul lavoro
sono  attribuiti  ai  soggetti  gestori  delle   attivita'   che   ne
acquisiscono   la   piena   disponibilita',  fermo  restando  che  il
corrispondente costo globale, calcolato  sulla  base  del  costo  dei
materiali   impiegati,  e'  detratto  dalla  quota  di  finanziamento
previsto  per  la  voce  consumi  in   misura   corrispondente   alla
percentuale  di  partecipazione  del potere pubblico al finanziamento
delle attivita' formative.