Art. 20. Attivita' libere di formazione professionale 1. La Giunta regionale autorizza corsi liberi di istruzione professionale, senza oneri per la Regione, purche' non siano in contrasto con gli indirizzi del piano pluriennale e del programma annuale di formazione professionale. 2. L'autorizzazione e' subordinata al rispetto delle seguenti condizioni da parte del richiedente: a) disponibilita' di strutture, capacita' organizzative e attrezzature idonee; b) ordinamenti didattici conformi a quelli previsti dalla vigente disciplina per le attivita' finalizzate al rilascio di attestati di qualifica validi ai fini del collocamento; c) svolgimento delle prove di esame in conformita' alla normativa vigente per le attivita' formative programmate dalla Regione; d) sottoposizione al controllo della Regione che puo' effettuarsi anche mediante ispezioni, ai fini dell'accertamento della esistenza delle predette condizioni. 3. Le competenze della Giunta regionale sulle attivita' libere di istruzione, comprese quelle esercitate dai Consorzi per l'istruzione tecnica di cui all'art. 39 del D.P.R. 616/77, vengono espletate dall'Assessorato alla formazione professionale.