Art. 20.
            Attivita' libere di formazione professionale
 
  1.  La  Giunta  regionale  autorizza  corsi  liberi  di  istruzione
professionale,  senza  oneri  per  la  Regione,  purche' non siano in
contrasto con gli indirizzi del piano  pluriennale  e  del  programma
annuale di formazione professionale.
  2.  L'autorizzazione  e'  subordinata  al  rispetto  delle seguenti
condizioni da parte del richiedente:
   a)  disponibilita'  di  strutture,   capacita'   organizzative   e
attrezzature idonee;
   b)  ordinamenti didattici conformi a quelli previsti dalla vigente
disciplina per le attivita' finalizzate al rilascio di  attestati  di
qualifica validi ai fini del collocamento;
   c)  svolgimento delle prove di esame in conformita' alla normativa
vigente per le attivita' formative programmate dalla Regione;
   d) sottoposizione al controllo della Regione che puo'  effettuarsi
anche  mediante  ispezioni, ai fini dell'accertamento della esistenza
delle predette condizioni.
  3. Le competenze della Giunta regionale sulle attivita'  libere  di
istruzione,  comprese quelle esercitate dai Consorzi per l'istruzione
tecnica di cui all'art.  39  del  D.P.R.  616/77,  vengono  espletate
dall'Assessorato alla formazione professionale.