Art. 21. Vigilanza e controllo 1. La Regione o le Province per le attivita' delegate esercitano le funzioni inerenti: a) l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento del Centro di formazione professionale e delle sedi di svolgimento dei corsi; b) la vigilanza ed il controllo tecnico, didattico, amministrativo e contabile sullo svolgimento delle attivita' corsuali. 2. A sostegno dell'attivita' di vigilanza, la Giunta regionale puo' istituire, per casi specifici, una commissione di esperti e tecnici anche esterni all'Amministrazione regionale. Capitolo IV INTERAZIONI CON IL SISTEMA SCOLASTICO E PRODUTTIVO