Art. 21.
                        Vigilanza e controllo
 
  1. La Regione o le Province per le attivita' delegate esercitano le
funzioni inerenti:
   a)  l'accertamento  dei requisiti per il riconoscimento del Centro
di formazione professionale e delle sedi di svolgimento dei corsi;
   b) la vigilanza ed il controllo tecnico, didattico, amministrativo
e contabile sullo svolgimento delle attivita' corsuali.
  2. A sostegno dell'attivita' di vigilanza, la Giunta regionale puo'
istituire, per casi specifici, una commissione di esperti  e  tecnici
anche esterni all'Amministrazione regionale.
 
                             Capitolo IV
         INTERAZIONI CON IL SISTEMA SCOLASTICO E PRODUTTIVO