Art. 22. Raccordi con il sistema scolastico 1. Al fine di instaurare opportune forme di collegamento tra il sistema formativo regionale e le attivita' educative della scuola, la Giunta regionale: a) approva provvedimenti intesi a consentire l'utilizzazione delle sedi e delle attrezzature degli istituti di istruzione secondaria superiore ed a mettere a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attivita' e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore; b) adotta, per gli allievi della formazione professionale che abbiano superato l'eta' dell'obbligo scolastico senza aver conseguito il relativo titolo di studio, misure idonee a favorire la necessaria integrazione con le attivita' scolastiche per il conseguimento del titolo medesimo; c) promuove iniziative di formazione professionale rivolte a studenti delle scuole secondarie sia con qualifica degli istituti professionali di Stato che con diploma di scuola superiore secondaria. 2. Le iniziative di cui al comma precedente sono attuate mediante apposite convenzioni con le competenti autorita' scolastiche e riguardano in particolare: interventi corsuali o stages per la acquisizione di competenze professionali integrative alle conoscenze scolastiche per alunni delle classi terminali della scuola media superiore; interventi corsuali per qualificati negli istituti professionali di Stato o diplomati; attivita' sperimentali relative a bienni terminali integrati tra istruzione professionale e formazione professionale regionale, finalizzate a realizzare la mediazione tra istanze formative di valenza nazionale e specifiche esigenze territoriali e che consentano il conseguimento del diploma di maturita' e la qualifica di secondo livello.