Art. 22.
                 Raccordi con il sistema scolastico
 
  1.  Al  fine  di  instaurare opportune forme di collegamento tra il
sistema formativo regionale e le attivita' educative della scuola, la
Giunta regionale:
   a) approva provvedimenti intesi a consentire l'utilizzazione delle
sedi e delle attrezzature degli  istituti  di  istruzione  secondaria
superiore   ed  a  mettere  a  disposizione  del  sistema  scolastico
attrezzature e personale idonei allo svolgimento di  attivita'  e  di
formazione  tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della
scuola secondaria superiore;
   b) adotta, per gli  allievi  della  formazione  professionale  che
abbiano superato l'eta' dell'obbligo scolastico senza aver conseguito
il  relativo titolo di studio, misure idonee a favorire la necessaria
integrazione con le attivita' scolastiche per  il  conseguimento  del
titolo medesimo;
   c)  promuove  iniziative  di  formazione  professionale  rivolte a
studenti delle scuole secondarie sia  con  qualifica  degli  istituti
professionali   di   Stato   che  con  diploma  di  scuola  superiore
secondaria.
  2. Le iniziative di cui al comma precedente sono  attuate  mediante
apposite  convenzioni  con  le  competenti  autorita'  scolastiche  e
riguardano in particolare:
   interventi corsuali o stages per  la  acquisizione  di  competenze
professionali  integrative  alle  conoscenze  scolastiche  per alunni
delle classi terminali della scuola media superiore;
   interventi corsuali per qualificati negli  istituti  professionali
di Stato o diplomati;
   attivita'  sperimentali  relative a bienni terminali integrati tra
istruzione  professionale  e  formazione   professionale   regionale,
finalizzate  a  realizzare  la  mediazione  tra  istanze formative di
valenza nazionale e specifiche esigenze territoriali e che consentano
il conseguimento del diploma di maturita' e la qualifica  di  secondo
livello.