Art. 23. Raccordi con il sistema produttivo 1. I Centri di formazione professionale pubblici e convenzionati possono stipulare convenzioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con le imprese di tutti i settori produttivi per consentire agli allievi che frequentano iniziative professionali di effettuare periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione, oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio e lavoro. 2. Il tirocinio e le esperienze di cui al comma precedente costituiscono attivita' formative e pertanto non possono essere utilizzati per scopi di produzione aziendale. 3. La Regione provvede a coprire gli allievi e il personale docente contro rischi di infortunio connessi alla suddetta attivita', assicura la completa copertura delle imprese e del loro personale dai rischi di responsabilita' civile ed eroga un contributo per le prestazioni di assistenza fornite dalle imprese durante lo svolgimento dei tirocini. Capitolo V DIRITTO ALLA FORMAZIONE