Art. 23.
                 Raccordi con il sistema produttivo
 
  1.  I  Centri  di formazione professionale pubblici e convenzionati
possono stipulare convenzioni, ai sensi dell'art. 15 della  legge  21
dicembre  1978,  n. 845, con le imprese di tutti i settori produttivi
per consentire agli allievi che frequentano iniziative  professionali
di  effettuare  periodi  di  tirocinio  pratico  e  di  esperienza in
particolari  impianti  e  macchinari  o  in  specifici  processi   di
produzione,  oppure  per applicare sistemi di alternanza tra studio e
lavoro.
  2. Il  tirocinio  e  le  esperienze  di  cui  al  comma  precedente
costituiscono  attivita'  formative  e  pertanto  non  possono essere
utilizzati per scopi di produzione aziendale.
  3. La Regione provvede a coprire gli allievi e il personale docente
contro  rischi  di  infortunio  connessi  alla  suddetta   attivita',
assicura la completa copertura delle imprese e del loro personale dai
rischi  di  responsabilita'  civile  ed  eroga  un  contributo per le
prestazioni  di  assistenza  fornite   dalle   imprese   durante   lo
svolgimento dei tirocini.
 
                             Capitolo V
                       DIRITTO ALLA FORMAZIONE