Art. 24.
                   Servizi a diritto degli allievi
 
  1.  La  Regione  promuove  le  iniziative  per rendere effettivo il
diritto dei cittadini alla formazione professionale predisponendo, in
relazione a quanto previsto nei singoli piani annuali  e  nei  limiti
degli stanziamenti, gli interventi atti a garantire agli utenti:
   a)  la  fornitura  gratuita di libri di testo, dispense, materiale
tecnico didattico, cancelleria ed ogni altro  sussidio  didattico  di
uso   collettivo   ed   in   particolare  del  materiale  utile  alla
sperimentazione didattica;
   b) la fruizione di contributi per  le  spese  di  trasporto  e  di
pensionato;
   c)  la  fruizione  della  mensa  nei casi in cui tale servizio sia
ritenuto assolutamente a regime convittuale o semiconvittuale;
   d) la concessione di assegni di partecipazione,  nella  misura  da
stabilirsi  in  sede di approvazione del piano annuale, fatti salvi i
diritti e le provvidenze stabilite con leggi dello Stato che non sono
cumulabili;
   e) gli interventi specifici in favore  di  minorati,  di  invalidi
civili  per  causa di lavoro o di servizio che possono anche tradursi
in servizi di accompagnamento e di trasporto, in lezioni  individuali
o collettive aventi carattere integrativo nell'andamento del posto di
lavoro  nell'abbattimento  delle  "barriere  architettoniche",  nella
fornitura  di  mezzi  e  strumenti   didattici   particolari,   nelle
prestazioni di insegnanti di sostegno e di operatori sociali.
  2.  La  frequenza  dei  corsi  di formazione professionale previsti
dalla presente legge e' equiparata a quella dei corsi scolastici  per
quanto concerne le agevolazioni relative ai mezzi di trasporto.
  3.  Gli  allievi  hanno  diritto,  secondo la normativa statale, di
chiedere il differimento del  servizio  militare  di  leva  ai  sensi
dell'art.  13 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  4.   Tutti   gli   adulti   che  frequentano  corsi  di  formazione
professionale sono ammessi alle agevolazioni  previste  dall'art.  10
della  legge  20  maggio  1970, n. 300 ed usufruiscono dei diritti da
questa  riconosciuti  in  ordine  alla  tutela  della  dignita'   dei
lavoratori e delle liberta' sindacali.