Art. 26.
       Albo regionale degli operatori degli enti convenzionati
 
  1. Gli operatori assunti a tempo indeterminato ed in servizio  alla
data di entrata in vigore della presente legge, dipendenti degli enti
di  formazione professionale di cui all'articolo 5, lettera b), della
legge 845/78, sono iscritti all'albo regionale degli operatori  degli
enti convenzionati.
  2. L'albo e' articolato in 3 Sezioni:
   Sezione   A,  che  comprende  gli  operatori  incaricati  a  tempo
indeterminato  da  parte  degli  enti  convenzionati,  con   funzione
docente;
   Sezione   B,  che  comprende  gli  operatori  incaricati  a  tempo
indeterminato  da  parte  degli  enti  convenzionati,  con   funzioni
direttive, amministrative ed ausiliarie;
   Sezione  C, che comprende gli operatori a tempo indeterminato alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  che   hanno
partecipato  ad interventi di riqualificazione promossi dalla Regione
con piano di formazione professionale approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 542 del 29 dicembre 1986 per l'acquisizione di
competenze  relative  all'informatica,  alla  produzione  di  sussidi
audiovisivi, all'orientamento professionale, all'analisi del  mercato
del  lavoro,  alla  consulenza  e  all'assistenza delle imprese, alla
valutazione ed al monitoraggio delle azioni formative.
  3. Il personale iscritto all'albo e' impiegato in via  prioritaria,
in relazione alla anzianita' di servizio, nelle attivita' formative e
nei  servizi  previsti  dal  piano  regionale,  anche  attraverso  la
realizzazione di azioni e processi di aggiornamento, riqualificazione
e mobilita'.