Art. 26. Albo regionale degli operatori degli enti convenzionati 1. Gli operatori assunti a tempo indeterminato ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, dipendenti degli enti di formazione professionale di cui all'articolo 5, lettera b), della legge 845/78, sono iscritti all'albo regionale degli operatori degli enti convenzionati. 2. L'albo e' articolato in 3 Sezioni: Sezione A, che comprende gli operatori incaricati a tempo indeterminato da parte degli enti convenzionati, con funzione docente; Sezione B, che comprende gli operatori incaricati a tempo indeterminato da parte degli enti convenzionati, con funzioni direttive, amministrative ed ausiliarie; Sezione C, che comprende gli operatori a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno partecipato ad interventi di riqualificazione promossi dalla Regione con piano di formazione professionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 542 del 29 dicembre 1986 per l'acquisizione di competenze relative all'informatica, alla produzione di sussidi audiovisivi, all'orientamento professionale, all'analisi del mercato del lavoro, alla consulenza e all'assistenza delle imprese, alla valutazione ed al monitoraggio delle azioni formative. 3. Il personale iscritto all'albo e' impiegato in via prioritaria, in relazione alla anzianita' di servizio, nelle attivita' formative e nei servizi previsti dal piano regionale, anche attraverso la realizzazione di azioni e processi di aggiornamento, riqualificazione e mobilita'.