Art. 27.
       Mobilita' del personale e collaborazioni professionali
 
  1. La Regione Molise non riconosce agli enti convenzionati rapporti
di lavoro a tempo indeterminato oltre quelli  previsti  dall'albo  di
cui all'articolo precedente.
  2.  Gli  operatori  non  impegnati  in  attivita'  presso l'ente di
appartenenza  vengono  utilizzati  presso  altri   soggetti   gestori
nell'ambito territoriale previsto dal C.C.N.L. di categoria.
  3.  Gli  incarichi  vanno  affidati  sulla  base  di una tabella di
corrispondenza   che   preveda   per   l'insegnamento   di   ciascuna
materia/area  disciplinare  i  requisiti  professionali e/o formativi
necessari. Tale tabella viene approvata dalla Giunta regionale  entro
due  mesi  dall'entrata  in  vigore della presente legge e aggiornata
annualmente.
  4.  La  immotivata  non  accettazione  della  mobilita'  da   parte
dell'operatore   incaricato   comporta   da   parte   della   Regione
l'automatico  non  riconoscimento  dei  costi  relativi  all'ente  di
appartenenza.
  5.  Per  insegnamenti relativi a particolari innovazioni tecniche e
procedurali ci si puo' avvalere della testimonianza di un esperto con
un rapporto di collaborazione professionale che non superi, di norma,
il 30% della durata oraria della materia/area disciplinare.
  6. Durante la testimonianza il docente titolare della  materia/area
disciplinare e' tenuto alla presenza in aula/laboratorio.
 
                            Capitolo VII
                      DISPOSIZIONI FINANZIARIE