Art. 27. Mobilita' del personale e collaborazioni professionali 1. La Regione Molise non riconosce agli enti convenzionati rapporti di lavoro a tempo indeterminato oltre quelli previsti dall'albo di cui all'articolo precedente. 2. Gli operatori non impegnati in attivita' presso l'ente di appartenenza vengono utilizzati presso altri soggetti gestori nell'ambito territoriale previsto dal C.C.N.L. di categoria. 3. Gli incarichi vanno affidati sulla base di una tabella di corrispondenza che preveda per l'insegnamento di ciascuna materia/area disciplinare i requisiti professionali e/o formativi necessari. Tale tabella viene approvata dalla Giunta regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e aggiornata annualmente. 4. La immotivata non accettazione della mobilita' da parte dell'operatore incaricato comporta da parte della Regione l'automatico non riconoscimento dei costi relativi all'ente di appartenenza. 5. Per insegnamenti relativi a particolari innovazioni tecniche e procedurali ci si puo' avvalere della testimonianza di un esperto con un rapporto di collaborazione professionale che non superi, di norma, il 30% della durata oraria della materia/area disciplinare. 6. Durante la testimonianza il docente titolare della materia/area disciplinare e' tenuto alla presenza in aula/laboratorio. Capitolo VII DISPOSIZIONI FINANZIARIE