Art. 28.
                Fondi per la formazione professionale
 
  1.   I   finanziamenti  regionali  per  il  sistema  di  formazione
professionale ed i contributi confluiscono  nel  bilancio  regionale,
articolato  per  capitoli  in  relazione  alla  provenienza  ed  alla
destinazione delle risorse, il cui ammontare e' stabilito annualmente
con legge di bilancio regionale tenendo conto delle  indicazioni  del
piano triennale delle politiche attive del lavoro.
  2. La legge di bilancio stabilisce altresi' la quantita' di risorse
finanziarie destinate:
   a) alle attivita' di spettanza regionale e/o delegate distinguendo
i  finanziamenti  per  le  singole  attivita' previste dalla presente
legge;
   b) alle attivita' di spettanza dei soggetti convenzionati.
  3. Il finanziamento per le attivita' formative corsuali e' riferito
al reddito allievi, alla preparazione corsi, al funzionamento ed alla
gestione dei corsi e delle azioni formative, al  vitto,  all'alloggio
ed ai viaggi per la formazione.
  4.  Agli  enti  convenzionati  di  cui alla lettera b) dell' art. 5
della legge n.  845/78  vengono  inoltre  riconosciute  le  spese  di
funzionamento  del  Centro  di  formazione  professionale  fino ad un
massimo del 2% del fondo di dotazione assegnato,  in  proporzione  al
volume di attivita' assegnata.
  5.  Alle Province viene riconosciuta una somma pari al 5% del fondo
di dotazione assegnato  per  i  Centri  di  formazione  professionale
ricadenti per competenza territoriale.