Art. 28. Fondi per la formazione professionale 1. I finanziamenti regionali per il sistema di formazione professionale ed i contributi confluiscono nel bilancio regionale, articolato per capitoli in relazione alla provenienza ed alla destinazione delle risorse, il cui ammontare e' stabilito annualmente con legge di bilancio regionale tenendo conto delle indicazioni del piano triennale delle politiche attive del lavoro. 2. La legge di bilancio stabilisce altresi' la quantita' di risorse finanziarie destinate: a) alle attivita' di spettanza regionale e/o delegate distinguendo i finanziamenti per le singole attivita' previste dalla presente legge; b) alle attivita' di spettanza dei soggetti convenzionati. 3. Il finanziamento per le attivita' formative corsuali e' riferito al reddito allievi, alla preparazione corsi, al funzionamento ed alla gestione dei corsi e delle azioni formative, al vitto, all'alloggio ed ai viaggi per la formazione. 4. Agli enti convenzionati di cui alla lettera b) dell' art. 5 della legge n. 845/78 vengono inoltre riconosciute le spese di funzionamento del Centro di formazione professionale fino ad un massimo del 2% del fondo di dotazione assegnato, in proporzione al volume di attivita' assegnata. 5. Alle Province viene riconosciuta una somma pari al 5% del fondo di dotazione assegnato per i Centri di formazione professionale ricadenti per competenza territoriale.