Art. 29.
                   Fondo speciale per il personale
                      degli enti convenzionati
 
  1.   Allo  scopo  di  assicurare  correttezza  nelle  procedure  di
erogazione delle risorse finanziarie destinate alla  copertura  delle
spese per la retribuzione, e oneri connessi, del personale dipendente
dagli  enti  di  cui  all'art. 5, lettera b), della legge 21 dicembre
1978,  n.  845,  la  Giunta  regionale  e'  autorizzata  a   disporre
anticipazioni secondo le modalita' specificate nei successivi commi.
  2.  Le  disposizioni di cui al presente articolo concernono il solo
personale dipendente dagli enti  di  cui  al  comma  1,  assunto  con
contratto  di  lavoro  a  tempo indeterminato alla data di entrata in
vigore della presente legge, impiegato e da  impiegare  in  attivita'
formative  e  di  supporto  comunque  autorizzate  e finanziate dalla
Regione.
  3. All'inizio di ciascun anno la Giunta regionale  trae  ordini  di
pagamento  per  costituire  un fondo presso la tesoreria regionale, a
valere  sugli  stanziamenti  di  competenza  del  capitoli  di  spesa
concernenti la formazione professionale.
  4.  L'entita'  massima del fondo e' determinata dalla stessa Giunta
per l'ammontare del 60% delle spese  per  il  personale,  determinato
nella  misura  del  70%  dell'entita' dei piani, programmi e progetti
deliberati nell'esercizio precedente.
  5. I movimenti di anticipazione dal fondo costituito ai  sensi  del
precedente   comma   3   sono   disposti   traendo  titoli  di  spesa
sull'apposito capitolo sussistente nelle partite di giro dello  stato
di previsione della spesa del bilancio regionale.
  6.  Ad  avvenuta  definizione  dei  programmi  e  dei provvedimenti
riguardanti le attivita' annuali di  cui  al  comma  2  del  presente
articolo,  si  provvede, con i vari atti di impegno e liquidazione, a
reintegrare le somme anticipate, accertando e riscuotendo gli importi
al capitolo corrispondente delle  partite  di  giro  dello  stato  di
previsione dell'entrata.
  7.  L'Istituto tesoriere e' autorizzato ad effettuare anticipazioni
sul fondo a favore degli enti di cui al comma 1, sulla base di titoli
di spesa tratti a seguito di ordinanza del  Presidente  della  Giunta
regionale.
  8. Le anticipazioni sono disposte entro e non oltre il 30 settembre
di  ciascun  anno  e  debbono essere sistemate, nei modi indicati nei
precedenti comma 5 e 6, entro il 31 dicembre dello  stesso  anno,  se
del caso anche con ricorso a procedure coattive.
  9.  Qualora  alla  data  del 1 gennaio di ciascun anno le attivita'
corsuali e di supporto proposte o affidate  agli  enti  di  cui  alla
presente  legge  non  risultino ancora autorizzate, gli enti medesimi
possono beneficiare della anticipazione riferita all'ammontare  delle
attivita'  autorizzate  nell'anno precedente nei limiti pero' del 50%
rispetto a quelli fissati dal precedente comma 4.
  10. Gli enti concorderanno le modalita' di gestione del servizio di
tesoreria  con  l'istituto  di  credito  presso  il  quale   verranno
accreditate le anticipazioni e le succesive erogazioni ordinarie.