Art. 4.
               Finalita', obiettivi ed organizzazione
        dell'attivita' di osservazione del mercato del lavoro
 
  1.   E'   istituita,   presso   l'Assessorato    alla    formazione
professionale, la sezione "Osservatorio del mercato del lavoro ", con
lo   scopo   di  acquisire  le  informazioni  sui  fenomeni  relativi
all'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro,  necessarie  per
la definizione delle politiche formative ed occupazionali.
  2. A tal fine, la sezione "Osservatorio del mercato del lavoro":
   a) rileva, elabora ed analizza anche a fini previsionali:
    dati sulle unita' produttive e l'attivita' economica, sullo stato
dell'occupazione  e  della  disoccupazione,  sui  flussi  delle forze
lavoro e della popolazione;
    dati sull'andamento del mercato del lavoro e sulla dinamica delle
professioni;
    dati sulla popolazione scolastica e universitaria e sui  connessi
flussi   verso   il   lavoro  e  verso  le  attivita'  di  formazione
professionale;
   b) pubblicizza e diffonde periodicamente  i  dati  raccolti  e  le
elaborazioni effettuate;
   c)   valuta   gli   effetti  della  presente  legge  e  di  quella
sull'occupazione e lavoro.
  3. La sezione "Osservatorio mercato del lavoro" e' composta da  due
uffici:
   l'ufficio "Attivita' di osservazione";
   l'ufficio  "Rapporti  con la Commissione regionale per l'impiego e
l'Agenzia  regionale  per  l'impiego",  che   svolge   attivita'   di
competenza  regionale  in materia di emigrazione, di collocamento, di
cooperazione.   La dotazione organica dei  predetti  uffici  e  della
sezione e' determinata nell'ambito dell'art. 32, allegato C.
  4. Per le attivita' di rilevamento la sezione "Osservatorio mercato
del  lavoro" si avvale dell'apporto del consorzio di cui all'art.  33
e dei centri di  formazione  professionale  secondo  quanto  previsto
all'art. 13.
  5.  Per  i  necessari  indirizzi  e il coordinamento nella ricerca,
nonche' per l'elaborazione della metodologia  di  analisi  e  per  la
verifica  periodica  dello  stato  di  attuazione dei piani operativi
sulla formazione professionale e sul lavoro e degli  altri  programmi
di  attivita',  e'  istituito, quale organo tecnico dell'Osservatorio
del mercato del lavoro, un Comitato tecnico  scientifico,  presieduto
dall'Assessore regionale competente per la materia e composto da:
   a)   un  rappresentante  dell'unione  regionale  delle  Camere  di
commercio;
   b) un rappresentante dell'ISTAT;
   c) un rappresentante dell'INPS;
   d) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro;
   e)  due  esperti,   particolarmente   competenti   in   discipline
economiche-statistiche   e   in  discipline  giuridiche  del  lavoro,
designati dalla Giunta regionale;
   f) due esperti, scelti dalla Giunta regionale, uno designato dalle
organizzazioni rappresentative degli imprenditori  ed  uno  designato
dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori.
  6.  Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su convocazione
del  Presidente,  e  senza  espressione  di  voto,  soggetti  esterni
competenti  in  materie  non  comprese  tra  quelle  indicate  per  i
componenti effettivi.  La segreteria del Comitato e' affidata  ad  un
dipendente  regionale dell'Assessorato alla formazione professionale,
di livello non inferiore alla VII qualifica funzionale.
  7.  La  Regione,  attraverso  appositi  protocolli  di  intesa  e/o
convenzioni,  assicura  i  collegamenti  operativi  dell'Osservatorio
regionale sul mercato del lavoro con  la  Commissione  regionale  per
l'impiego,  per  fini  di  documentazione  e  analisi, di indirizzo e
priorita',  e  con  l'Agenzia  regionale   per   l'impiego   per   la
elaborazione   di   progetti   volti   alla  crescita  produttiva  ed
occupazionale.
 
                             Capitolo I
                  OGGETTO, DESTINATARI E TIPOLOGIE
                   DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE