Art. 4. Finalita', obiettivi ed organizzazione dell'attivita' di osservazione del mercato del lavoro 1. E' istituita, presso l'Assessorato alla formazione professionale, la sezione "Osservatorio del mercato del lavoro ", con lo scopo di acquisire le informazioni sui fenomeni relativi all'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, necessarie per la definizione delle politiche formative ed occupazionali. 2. A tal fine, la sezione "Osservatorio del mercato del lavoro": a) rileva, elabora ed analizza anche a fini previsionali: dati sulle unita' produttive e l'attivita' economica, sullo stato dell'occupazione e della disoccupazione, sui flussi delle forze lavoro e della popolazione; dati sull'andamento del mercato del lavoro e sulla dinamica delle professioni; dati sulla popolazione scolastica e universitaria e sui connessi flussi verso il lavoro e verso le attivita' di formazione professionale; b) pubblicizza e diffonde periodicamente i dati raccolti e le elaborazioni effettuate; c) valuta gli effetti della presente legge e di quella sull'occupazione e lavoro. 3. La sezione "Osservatorio mercato del lavoro" e' composta da due uffici: l'ufficio "Attivita' di osservazione"; l'ufficio "Rapporti con la Commissione regionale per l'impiego e l'Agenzia regionale per l'impiego", che svolge attivita' di competenza regionale in materia di emigrazione, di collocamento, di cooperazione. La dotazione organica dei predetti uffici e della sezione e' determinata nell'ambito dell'art. 32, allegato C. 4. Per le attivita' di rilevamento la sezione "Osservatorio mercato del lavoro" si avvale dell'apporto del consorzio di cui all'art. 33 e dei centri di formazione professionale secondo quanto previsto all'art. 13. 5. Per i necessari indirizzi e il coordinamento nella ricerca, nonche' per l'elaborazione della metodologia di analisi e per la verifica periodica dello stato di attuazione dei piani operativi sulla formazione professionale e sul lavoro e degli altri programmi di attivita', e' istituito, quale organo tecnico dell'Osservatorio del mercato del lavoro, un Comitato tecnico scientifico, presieduto dall'Assessore regionale competente per la materia e composto da: a) un rappresentante dell'unione regionale delle Camere di commercio; b) un rappresentante dell'ISTAT; c) un rappresentante dell'INPS; d) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro; e) due esperti, particolarmente competenti in discipline economiche-statistiche e in discipline giuridiche del lavoro, designati dalla Giunta regionale; f) due esperti, scelti dalla Giunta regionale, uno designato dalle organizzazioni rappresentative degli imprenditori ed uno designato dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori. 6. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su convocazione del Presidente, e senza espressione di voto, soggetti esterni competenti in materie non comprese tra quelle indicate per i componenti effettivi. La segreteria del Comitato e' affidata ad un dipendente regionale dell'Assessorato alla formazione professionale, di livello non inferiore alla VII qualifica funzionale. 7. La Regione, attraverso appositi protocolli di intesa e/o convenzioni, assicura i collegamenti operativi dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro con la Commissione regionale per l'impiego, per fini di documentazione e analisi, di indirizzo e priorita', e con l'Agenzia regionale per l'impiego per la elaborazione di progetti volti alla crescita produttiva ed occupazionale. Capitolo I OGGETTO, DESTINATARI E TIPOLOGIE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE