Art. 6.
                 Destinatari delle azioni formative
 
  1.  Gli  interventi  formativi sono rivolti a tutti i cittadini che
abbiano assolto l'obbligo scolastico o che ne siano stati prosciolti,
in possesso dei requisiti previsti per ciascun tipo di  iniziativa  e
sono  programmati per offrire opportunita' formative ricorrenti lungo
l'intero arco della vita di lavoro.
  2. Per l'accesso  ai  diversi  tipi  di  iniziative  formative,  la
Regione  garantisce  l'eguaglianza  di  opportunita' tra i cittadini,
senza discriminazioni sociali o di altri tipi.
  3.  Nelle  iniziative  formative  possono  essere   ammessi   anche
stranieri,  ospiti  per ragioni di lavoro o di formazione, nel quadro
degli accordi internazionali e delle vigenti leggi.
  4. L'iscrizione e la frequenza alle iniziative formative finanziate
dalla Regione sono di norma gratuite.
  5. Per i  corsi  a  regime  convittuale  o  semiconvittuale  e  per
particolari  tipi  di  azione  puo'  essere  prevista  una  quota  di
partecipazione alle spese da parte  degli  allievi  e/o  di  soggetti
privati, la cui entita' e' definita nelle direttive annuali.
  6.  Allo  scopo  di  realizzare  principi di parita' di trattamento
nell'accesso al lavoro,  possono  essere  promosse  azioni  formative
dirette  a  qualificare  la  condizione  femminile  ed  a favorire il
superamento di particolari posizioni di difficolta' sul  mercato  del
lavoro.
  7.  La Regione favorisce la partecipazione di soggetti portatori di
menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali  nonche'  di  soggetti  a
rischio  di emarginazione alle iniziative di formazione professionale
per agevolare l'integrazione sociale  e  l'inserimento  professionale
nel mondo produttivo, anche attraverso corsualita' specifiche.
  8.  Ai  corsi  di  formazione  professionale possono essere ammessi
allievi uditori senza oneri a carico della Regione.