Art. 6. Destinatari delle azioni formative 1. Gli interventi formativi sono rivolti a tutti i cittadini che abbiano assolto l'obbligo scolastico o che ne siano stati prosciolti, in possesso dei requisiti previsti per ciascun tipo di iniziativa e sono programmati per offrire opportunita' formative ricorrenti lungo l'intero arco della vita di lavoro. 2. Per l'accesso ai diversi tipi di iniziative formative, la Regione garantisce l'eguaglianza di opportunita' tra i cittadini, senza discriminazioni sociali o di altri tipi. 3. Nelle iniziative formative possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nel quadro degli accordi internazionali e delle vigenti leggi. 4. L'iscrizione e la frequenza alle iniziative formative finanziate dalla Regione sono di norma gratuite. 5. Per i corsi a regime convittuale o semiconvittuale e per particolari tipi di azione puo' essere prevista una quota di partecipazione alle spese da parte degli allievi e/o di soggetti privati, la cui entita' e' definita nelle direttive annuali. 6. Allo scopo di realizzare principi di parita' di trattamento nell'accesso al lavoro, possono essere promosse azioni formative dirette a qualificare la condizione femminile ed a favorire il superamento di particolari posizioni di difficolta' sul mercato del lavoro. 7. La Regione favorisce la partecipazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali nonche' di soggetti a rischio di emarginazione alle iniziative di formazione professionale per agevolare l'integrazione sociale e l'inserimento professionale nel mondo produttivo, anche attraverso corsualita' specifiche. 8. Ai corsi di formazione professionale possono essere ammessi allievi uditori senza oneri a carico della Regione.