Art. 9.
              Progettazione e valutazione dei progetti
 
  1.  Ciascuna  iniziativa  formativa  corsuale,  comprese  quelle  a
carattere  ricorrente,  o  individualizzata  deve   essere   proposta
mediante  la  elaborazione di un apposito progetto redatto secondo le
modalita' previste dalle direttive annuali.
  2. Le iniziative formative, corsuali o  individualizzate,  proposte
sono sottoposte a valutazione per accertarne:
   la   rispondenza  agli  obiettivi  programmatici  e  a  specifiche
esigenze socio-economiche territoriali;
   la adeguatezza e fattibilita' tecnica;
   la conformita' alle direttive regionali e la congruita' dei  costi
previsti.
  3.  Nel  caso  che  le  somme  disponibili  non siano sufficienti a
finanziare le proposte formative ritenute idonee,  vengono  compilate
graduatorie  sulla  base  di  criteri  di valutazione, indicati nelle
direttive annuali.
  4. La valutazione, di cui al presente articolo, viene effettuata da
un  comitato  composto   da   funzionari   del   Settore   formazione
professionale  scelti dal responsabile dello stesso, dai responsabili
della  formazione  professionale  delle  province,  da  tre  tecnici,
nominati  dalla  Giunta  regionale,  ed  esperti  in  progettazione e
programmazione  formativa.     Il  Comitato   per   specifiche   aree
disciplinari  puo'  avvalersi  della  consultazione  di  tecnici.  Il
rapporto   con   esperti   e   tecnici  viene  definito  in  apposita
convenzione.
  5. Il comitato e'  presieduto  e  convocato  dal  responsabile  del
Settore formazione professionale o, in caso di assenza o impedimento,
da altro funzionario dallo stesso delegato.