Art. 9. Progettazione e valutazione dei progetti 1. Ciascuna iniziativa formativa corsuale, comprese quelle a carattere ricorrente, o individualizzata deve essere proposta mediante la elaborazione di un apposito progetto redatto secondo le modalita' previste dalle direttive annuali. 2. Le iniziative formative, corsuali o individualizzate, proposte sono sottoposte a valutazione per accertarne: la rispondenza agli obiettivi programmatici e a specifiche esigenze socio-economiche territoriali; la adeguatezza e fattibilita' tecnica; la conformita' alle direttive regionali e la congruita' dei costi previsti. 3. Nel caso che le somme disponibili non siano sufficienti a finanziare le proposte formative ritenute idonee, vengono compilate graduatorie sulla base di criteri di valutazione, indicati nelle direttive annuali. 4. La valutazione, di cui al presente articolo, viene effettuata da un comitato composto da funzionari del Settore formazione professionale scelti dal responsabile dello stesso, dai responsabili della formazione professionale delle province, da tre tecnici, nominati dalla Giunta regionale, ed esperti in progettazione e programmazione formativa. Il Comitato per specifiche aree disciplinari puo' avvalersi della consultazione di tecnici. Il rapporto con esperti e tecnici viene definito in apposita convenzione. 5. Il comitato e' presieduto e convocato dal responsabile del Settore formazione professionale o, in caso di assenza o impedimento, da altro funzionario dallo stesso delegato.