Art. 13.
                          C o n t e n u t i
 
   1. Il P.T.C.P., compatibilmente con i contenuti del P.U.T.:
   a)  indica  l'assetto  del territorio provinciale, individuando le
trasformazioni    territoriali    necessarie    per    lo    sviluppo
socio-economico  provinciale,  definendone  la  compatibilita' con le
esigenze  di  tutela  e  valorizzazione  delle   risorse   locali   e
costituisce,  nel  proprio  ambito  territoriale,  specificazione  ed
attuazione delle previsioni contenute nel P.U.T.;
   b) coordina le scelte e gli  indirizzi  contenuti  negli  atti  di
programmazione e pianificazione degli Enti locali;
   c)   valuta  gli  effetti  ambientali  e  socio-economici  che  le
previsioni di piano possono complessivamente determinare.
   2. In particolare il P.T.C.P.:
   a) sulla base delle caratteristiche geologiche,  idrogeologiche  e
sismiche  del territorio stabilisce le linee di intervento nelle aree
oggetto di difesa del suolo e delle acque; individua altresi' le aree
che richiedono ulteriori studi ed indagini a  carattere  particolare,
ai fini della pianificazione comunale; provvede alla tutela ecologica
del territorio anche mediante la valorizzazione delle risorse idriche
ed  energetiche  ed  alla  prevenzione  dall'inquinamento  dell'aria,
dell'acqua e del suolo;
   b)  individua  gli  ambiti  del territorio agricolo e boschivo che
presentano caratteristiche omogenee e detta criteri per  le  relative
discipline  d'uso; detta altresi' criteri per la localizzazione degli
allevamenti agrozootecnici con particolare riferimento a  quelli  che
comportano particolare impatto ambientale;
   c)  specifica  in  termini  territoriali  i contenuti del piano di
bacino per la mobilita', di cui alla legge regionale 17 agosto  1979,
n. 44;
   d)  fissa  la  localizzazione  di  massima  delle  strutture per i
servizi  di  interesse  provinciale  ed  in  particolare  per  quelli
socio-sanitari e per l'istruzione secondaria;
   e)  individua  le  parti  del  territorio  ed  i beni di rilevante
interesse     paesaggistico,     ambientale,     naturalistico      e
storico-culturale,  comprese  le  categorie  di  cui all'art. 1 della
legge 8 agosto 1985, n. 431,  da  sottoporre  a  specifica  normativa
d'uso  per  la  loro  tutela  e  valorizzazione;  indica  le  aree da
destinare a parco o a riserva naturale con particolare riferimento  a
quelle individuate dal sistema parchi ambiente regionale;
   f)  definisce  le  vocazioni  prevalenti per ambiti del territorio
provinciale con particolare  riferimento  a  quelli  nei  quali  sono
necessari   interventi   di   tutela,   conservazione   e  ripristino
ambientale, indicando le relative destinazioni di massima, i  criteri
e  gli  indirizzi,  al fine di favorire l'uso integrato delle risorse
territoriali;
   g) dimensiona le aree per  gli  insediamenti  produttivi  e  detta
criteri    per    la    loro   riorganizzazione,   qualificazione   e
localizzazione, tenuto conto delle  economie  localizzative,  nonche'
della tutela dell'ambiente e della salute;
   h)   detta   criteri  per  la  localizzazione  degli  insediamenti
produttivi di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
maggio  1988,  n.  175  e della legge 21 gennaio 1994, n. 61, ai fini
della tutela dell'ambiente e della salute;
   i) definisce i criteri  e  gli  indirizzi  per  la  pianificazione
urbanistica comunale;
   l)  individua, anche in termini fondiari, le aree nelle quali, per
il raggiungimento di speciali obiettivi di  interesse  provinciale  o
intercomunale  il  piano  sara'  attuato  mediante  progetti speciali
territoriali  o  piani  particolareggiati  esecutivi  di   iniziativa
pubblica.