Art. 14. E l e m e n t i 1. Il P.T.C.P. e' costituito da: a) una relazione che, in conformita' ai contenuti di cui all'art. 13, indichi in particolare: 1) gli obiettivi, i criteri e le priorita' per l'attuazione degli interventi previsti dal piano; 2) la rispondenza e la congruita' del P.T.C.P. con il P.U.T.; b) una cartografia in scala non inferiore a 1:25.000, che rappresenti lo stato di fatto relativo a: 1) le caratteristiche geologiche dell'intero territorio, con specificazione delle parti di esso soggette a dissesto idrogeologico; 2) lo stato attuale dell'uso del suolo; 3) i caratteri fisici, morfologici, ambientali e culturali del territorio; c) una cartografia in scala non inferiore a 1:25.000 dell'intero territorio provinciale, che descriva le linee di assetto territoriale previste dal piano con riferimento ai contenuti di cui all'art. 13; d) una cartografia in scala non inferiore a 1:10.000 relativa alle aree soggette a particolare tutela ai fini della difesa del suolo, delle risorse ambientali e dei valori storici e paesaggistici di cui ai punti a), e), f), comma 2, dell'art. 13; e) le norme di attuazione del piano, contenenti i criteri, gli indirizzi, le direttive per la predisposizione e per l'adeguamento dei piani di livello comunale, nonche' la specificazione delle disposizioni immediatamente prevalenti in materia paesistica e ambientale sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati; f) uno studio di compatibilita' ambientale a scala territoriale; g) l'individuazione degli interventi che per la loro rilevanza debbano essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale; h) gli allegati, tecnici e statistici, comprendenti le analisi e le rappresentazioni cartografiche soprattutto dei caratteri fisici, storici ed ambientali del territorio, dell'uso del suolo in generale e di quanto altro e' necessario per definire lo stato di fatto.