Art. 14.
                           E l e m e n t i
 
  1. Il P.T.C.P. e' costituito da:
   a)  una relazione che, in conformita' ai contenuti di cui all'art.
13, indichi in particolare:
    1) gli obiettivi, i criteri e le priorita' per l'attuazione degli
interventi previsti dal piano;
    2) la rispondenza e la congruita' del P.T.C.P. con il P.U.T.;
   b)  una  cartografia  in  scala  non  inferiore  a  1:25.000,  che
rappresenti lo stato di fatto relativo a:
    1)  le  caratteristiche  geologiche  dell'intero  territorio, con
specificazione delle parti di esso soggette a dissesto idrogeologico;
    2) lo stato attuale dell'uso del suolo;
    3) i caratteri fisici, morfologici, ambientali  e  culturali  del
territorio;
   c)  una  cartografia in scala non inferiore a 1:25.000 dell'intero
territorio provinciale, che descriva le linee di assetto territoriale
previste dal piano con riferimento ai contenuti di cui all'art. 13;
   d) una cartografia in scala non inferiore a 1:10.000 relativa alle
aree soggette a particolare tutela ai fini della  difesa  del  suolo,
delle  risorse ambientali e dei valori storici e paesaggistici di cui
ai punti a), e), f), comma 2, dell'art. 13;
   e) le norme di attuazione del piano,  contenenti  i  criteri,  gli
indirizzi,  le  direttive  per la predisposizione e per l'adeguamento
dei piani  di  livello  comunale,  nonche'  la  specificazione  delle
disposizioni   immediatamente  prevalenti  in  materia  paesistica  e
ambientale sulla disciplina di livello comunale vigente e  vincolanti
anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati;
   f) uno studio di compatibilita' ambientale a scala territoriale;
   g)  l'individuazione  degli  interventi  che per la loro rilevanza
debbano essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale;
   h) gli allegati, tecnici e statistici, comprendenti le  analisi  e
le  rappresentazioni  cartografiche soprattutto dei caratteri fisici,
storici ed ambientali del territorio, dell'uso del suolo in  generale
e di quanto altro e' necessario per definire lo stato di fatto.