Art. 15. Concorso dei comuni e delle Comunita' montane alla formazione del P. T.C.P. 1. La provincia predispone il documento preliminare di P.T.C.P., tenendo conto degli strumenti di pianificazione comunale e degli atti comunali in materia di programmazione economica, territoriale e ambientale, nonche' dei contenuti urbanistici dei piani pluriennali di sviluppo delle Comunita' montane e nel rispetto del P.U.T. 2. Il documento preliminare di piano contiene: a) una analisi della situazione territoriale e ambientale della provincia; b) gli obiettivi da perseguire per la salvaguardia e l'utilizzazione del territorio provinciale e per specifici ambiti territoriali; c) i lineamenti del piano. 3. La provincia da' notizia ai comuni e alle Comunita' montane competenti per territorio dell'avvio del procedimento di formazione del P.T.C.P., fissando i modi attraverso i quali i comuni e le Comunita' montane partecipano i loro programmi e formulano proposte, anche mediante apposite conferenze di servizi. 4. La provincia, anche sulla base delle proposte dei comuni e delle Comunita' montane, approva il documento preliminare di piano ed entro i successivi dieci giorni lo invia ai comuni ed alle Comunita' montane. 5. Entro sessanta giorni successivi al ricevimento del documento preliminare i comuni e le Comunita' montane deliberano le eventuali osservazioni e le inviano alla provincia.