Art. 15.
            Concorso dei comuni e delle Comunita' montane
                    alla formazione del P. T.C.P.
 
  1.  La  provincia  predispone il documento preliminare di P.T.C.P.,
tenendo conto degli strumenti di pianificazione comunale e degli atti
comunali in  materia  di  programmazione  economica,  territoriale  e
ambientale,  nonche'  dei contenuti urbanistici dei piani pluriennali
di sviluppo delle Comunita' montane e nel rispetto del P.U.T.
  2. Il documento preliminare di piano contiene:
   a) una analisi della situazione territoriale  e  ambientale  della
provincia;
   b)   gli   obiettivi   da   perseguire   per   la  salvaguardia  e
l'utilizzazione del territorio provinciale  e  per  specifici  ambiti
territoriali;
   c) i lineamenti del piano.
  3.  La  provincia  da'  notizia  ai comuni e alle Comunita' montane
competenti per territorio dell'avvio del procedimento  di  formazione
del  P.T.C.P.,  fissando  i  modi  attraverso  i  quali i comuni e le
Comunita' montane partecipano i loro programmi e formulano  proposte,
anche mediante apposite conferenze di servizi.
  4. La provincia, anche sulla base delle proposte dei comuni e delle
Comunita' montane, approva il documento preliminare di piano ed entro
i  successivi  dieci  giorni  lo  invia  ai  comuni ed alle Comunita'
montane.
  5. Entro sessanta giorni successivi al  ricevimento  del  documento
preliminare  i  comuni e le Comunita' montane deliberano le eventuali
osservazioni e le inviano alla provincia.