Art. 16.
                      Adozione ed approvazione
 
  1.  La provincia, entro dodici mesi dall'approvazione del documento
preliminare, adotta  il  P.T.C.P.  e  lo  invia  ai  comuni  ed  alle
Comunita' montane competenti per territorio.
  2.  Il  piano  e'  depositato  presso  la  segreteria  della Giunta
provinciale e presso i  comuni  della  provincia  per  trenta  giorni
consecutivi,   decorrenti   dalla   data   di   affissione   all'Albo
provinciale. L'avvenuto deposito e' reso noto mediante  pubblicazione
di  apposito avviso nel F.A.L., nel B.U.R. e in almeno due quotidiani
di interesse locale, oltre che a mezzo di manifesti murali.
  3. Durante il periodo di deposito chiunque puo' prendere visione ed
inviare osservazioni alla provincia nei successivi trenta giorni.
  4. Le osservazioni al piano sono depositate  presso  la  segreteria
della provincia.
  5.  Entro  dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni, chiunque ne  abbia  interesse  puo'
prenderne visione ed estrarne copia e presentare una breve replica.
  6.  Con  deliberazione  del consiglio provinciale vengono accolte o
respinte le eventuali osservazioni.
  7. La provincia trasmette il piano e le relative osservazioni  alla
regione,  che  lo  approva  nei  successivi centocinquanta giorni con
delibera della Giunta regionale, sentito il Comitato  consultivo  per
il territorio, di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20.
  8. La formazione del P.T.C.P. e' obbligatoria.