Art. 16. Adozione ed approvazione 1. La provincia, entro dodici mesi dall'approvazione del documento preliminare, adotta il P.T.C.P. e lo invia ai comuni ed alle Comunita' montane competenti per territorio. 2. Il piano e' depositato presso la segreteria della Giunta provinciale e presso i comuni della provincia per trenta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di affissione all'Albo provinciale. L'avvenuto deposito e' reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso nel F.A.L., nel B.U.R. e in almeno due quotidiani di interesse locale, oltre che a mezzo di manifesti murali. 3. Durante il periodo di deposito chiunque puo' prendere visione ed inviare osservazioni alla provincia nei successivi trenta giorni. 4. Le osservazioni al piano sono depositate presso la segreteria della provincia. 5. Entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne abbia interesse puo' prenderne visione ed estrarne copia e presentare una breve replica. 6. Con deliberazione del consiglio provinciale vengono accolte o respinte le eventuali osservazioni. 7. La provincia trasmette il piano e le relative osservazioni alla regione, che lo approva nei successivi centocinquanta giorni con delibera della Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo per il territorio, di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20. 8. La formazione del P.T.C.P. e' obbligatoria.