Art. 17. Durata e varianti 1. Il P.T.C.P. ha di norma durata decennale e rimane comunque in vigore fino alla approvazione del nuovo P.U.T. e del conseguente nuovo P.T.C.P. 2. La provincia entro e non oltre sei mesi dall'insediamento del Consiglio provinciale sottopone a verifica il P.T.C.P. sulla base del suo stato di attuazione ed alla eventuale revisione programmatica. 3. Possono essere apportate al piano varianti dirette a recepire le normative comunitarie statali e regionali di settore nel frattempo intervenute, ovvero richieste da ragioni di pubblico generale interesse. 4. Le varianti di mero adeguamento alle nuove previsioni contenute nel P.U.T. sono trasmesse alla Giunta regionale e si intendono definitivamente approvate se non interviene un provvedimento di annullamento motivato entro sessanta giorni dal loro invio. 5. Le varianti di cui al comma 3 sono adottate ed approvate con le forme ed i termini di cui all'art. 16.