Art. 18.
                      Efficacia ed adeguamento
 
  1. Il P.T.C.P. ha efficacia per l'intero territorio provinciale.
  2.  I  comuni  adeguano  i propri strumenti urbanistici al P.T.C.P.
entro e non  oltre  dodici  mesi  dall'approvazione  dello  strumento
provinciale.
  3.  Dalla  data  di  pubblicazione del piano e finche' i comuni non
abbiano provveduto all'adeguamento di cui al comma 2, il sindaco  non
puo'  rilasciare  concessioni  o autorizzazioni edilizie che siano in
contrasto con le prescrizioni immediatamente efficaci nel P.T.C.P.
  4. Restano fermi gli strumenti urbanistici attuativi  ivi  comprese
le  lottizzazioni  convenzionate,  definitivamente  approvati,  prima
dell'adozione del P.T.C.P.