Art. 19.
                    Piani provinciali di settore
 
  1. I piani di settore,  con  specifica  rilevanza  territoriale  di
competenza   della   provincia,  qualora  contengano  previsioni  non
compatibili con il P.T.C.P., sono adottati ed approvati come varianti
di quest'ultimo con le procedure dell'art. 16.