Art. 10. Attuazione del decentramento 1. Le Province esercitano le competenze ad esse attribuite dalla legge nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3; attuano forme di partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalita' da esse prescelte. 2. Le Province possono stipulare convenzioni con le Agenzie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c) per regolare le possibilita' e le modalita' di utilizzo del personale delle Agenzie. 3. La Regione concorre, con appositi provvedimenti, all'attuazione di specifici progetti promossi dalle Province volti al potenziamento tecnico e della dotazione di personale degli uffici provinciali competenti in materia di formazione ed orientamento professionale, al fine di porli in condizione di adempiere ai compiti previsti dall'articolo 9.