Art. 10.
                    Attuazione del decentramento
 
  1. Le Province esercitano le competenze ad  esse  attribuite  dalla
legge  nel  rispetto dei criteri di cui all'articolo 3; attuano forme
di partecipazione dei soggetti interessati secondo  le  modalita'  da
esse prescelte.
  2.  Le Province possono stipulare convenzioni con le Agenzie di cui
all'articolo 11, comma 1,  lettere  a),  b)  e  c)  per  regolare  le
possibilita' e le modalita' di utilizzo del personale delle Agenzie.
  3.  La Regione concorre, con appositi provvedimenti, all'attuazione
di specifici progetti promossi dalle Province volti al  potenziamento
tecnico e della dotazione di  personale  degli  uffici    provinciali
competenti in materia di formazione ed orientamento professionale, al
fine  di  porli  in  condizione  di  adempiere  ai  compiti  previsti
dall'articolo 9.