Art. 11. Agenzie formative 1. Le attivita' formative previste dalle direttive annuali e regionali possono essere affidate per la loro realizzazione esecutiva, con le priorita' e le limitazioni definite dalle direttive stesse e tramite apposite convenzioni, alle seguenti Agenzie formative: a) Enti pubblici che svolgano attivita' di formazione professionale; b) Enti senza fini di lucro che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, del movimento cooperativo, o di associazioni con finalita' statutarie formative e sociali; c) consorzi e societa' consortili con partecipazione pubblica; d) imprese e consorzi di esse. 2. Le Agenzie, di cui al comma 1, lettere a), b) e c) possono essere soggetti di convenzione qualora posseggano i seguenti requisiti: a) avere tra i propri fini statutari l'esercizio di attivita' di formazione professionale; b) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacita' professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi programmati; c) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale della formazione professionale o del settore di appartenenza; d) non essere destinatarie di sentenze passate in giudicato che accertino gravi o reiterate violazioni alle norme in materia di lavoro ed assicurazioni sociali obbligatorie. 3. Le convenzioni sono stipulate a condizione che le Agenzie di cui al comma 2: a) rendano pubblico, nelle forme previste dalla convenzione, il bilancio per il centro di attivita' oggetto della convenzione stessa; b) accettino il controllo della Regione e, per le rispettive competenze, delle altre pubbliche Amministrazioni, anche mediante ispezione, sull'attuazione della convenzione e sull'utilizzazione dei fondi a tal fine assegnati. 4. Ai soggetti di cui al comma 1, lettera d) possono essere affidate, tramite apposite convenzioni, esclusivamente attivita' di formazione rivolte ai dipendenti propri o delle aziende consorziate e attivita' di formazione finalizzate all'assunzione presso le stesse. Per accedere alle convenzioni, i soggetti di cui al comma 1, lettera d), devono: a) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacita' professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi programmati; b) accettare il controllo della Regione e, per le rispettive competenze, delle altre pubbliche Amministrazioni, anche mediante ispezione, sull'attuazione della convenzione e sull'utilizzazione dei fondi a tal fine assegnati.