Art. 11.
                          Agenzie formative
 
  1. Le  attivita'  formative  previste  dalle  direttive  annuali  e
regionali   possono   essere   affidate  per  la  loro  realizzazione
esecutiva, con le priorita' e le limitazioni definite dalle direttive
stesse  e  tramite  apposite  convenzioni,  alle   seguenti   Agenzie
formative:
     a)   Enti   pubblici   che   svolgano  attivita'  di  formazione
professionale;
   b)  Enti  senza  fini  di  lucro  che  siano  emanazione  o  delle
organizzazioni  democratiche  e  nazionali dei lavoratori dipendenti,
dei  lavoratori   autonomi,   degli   imprenditori,   del   movimento
cooperativo,  o  di associazioni con finalita' statutarie formative e
sociali;
   c) consorzi e societa' consortili con partecipazione pubblica;
   d) imprese e consorzi di esse.
  2. Le Agenzie, di cui al comma 1,  lettere  a),  b)  e  c)  possono
essere   soggetti   di  convenzione  qualora  posseggano  i  seguenti
requisiti:
   a) avere tra i propri fini statutari l'esercizio di  attivita'  di
formazione professionale;
   b)   disporre   di   strutture   materiali  ed  organizzative,  di
attrezzature e  capacita'  professionali  idonee  alla  realizzazione
degli interventi formativi programmati;
   c)  applicare  nei confronti del personale dipendente il contratto
collettivo nazionale della formazione professionale o del settore  di
appartenenza;
   d)  non  essere  destinatarie di sentenze passate in giudicato che
accertino gravi o reiterate  violazioni  alle  norme  in  materia  di
lavoro ed assicurazioni sociali obbligatorie.
  3. Le convenzioni sono stipulate a condizione che le Agenzie di cui
al comma 2:
   a)  rendano  pubblico,  nelle forme previste dalla convenzione, il
bilancio per il centro di attivita' oggetto della convenzione stessa;
   b) accettino il controllo  della  Regione  e,  per  le  rispettive
competenze,  delle  altre  pubbliche  Amministrazioni, anche mediante
ispezione, sull'attuazione della convenzione e sull'utilizzazione dei
fondi a tal fine assegnati.
  4. Ai soggetti di  cui  al  comma  1,  lettera  d)  possono  essere
affidate,  tramite  apposite convenzioni, esclusivamente attivita' di
formazione rivolte ai dipendenti propri o delle aziende consorziate e
attivita' di formazione finalizzate all'assunzione presso le  stesse.
Per  accedere alle convenzioni, i soggetti di cui al comma 1, lettera
d), devono:
   a)  disporre  di  strutture   materiali   ed   organizzative,   di
attrezzature  e  capacita'  professionali  idonee  alla realizzazione
degli interventi formativi programmati;
   b) accettare il controllo  della  Regione  e,  per  le  rispettive
competenze,  delle  altre  pubbliche  Amministrazioni, anche mediante
ispezione, sull'attuazione della convenzione e sull'utilizzazione dei
fondi a tal fine assegnati.