Art. 12. Criteri di gestione e di sviluppo della rete 1. Nessun Ente pubblico o privato puo' vantare verso la Regione posizioni di privilegio o preferenza per l'attuazione della politica regionale di formazione professionale. Il principio del pluralismo, inteso come molteplicita' dei soggetti attuatori e diversita' di proposte formative e' una connotazione essenziale del sistema di formazione professionale. 2. La Regione favorisce azioni di collaborazione e consorziamento tra le Agenzie formative, finalizzate all'utilizzo ottimale di laboratori, attrezzature, esperienze e professionalita', al coordinamento di determinati servizi, all'integrazione e alla differenziazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle specificita' delle Agenzie stesse. 3. La Regione predispone e favorisce piani di aggiornamento per gli operatori della formazione professionale. La Regione sostiene piani di riorganizzazione elaborati dalle Agenzie formative congruenti con gli obiettivi del Programma triennale e delle direttive annuali e finalizzati all'efficacia del sistema, alla razionalizzazione della spesa e alla valorizzazione della professionalita' degli operatori. 4. La Regione puo' riconoscere i costi di leasing e di ammortamento per le attrezzature e gli investimenti tecnologici acquisiti dai soggetti erogatori e le quote di ammortamento dei beni immobili, nella misura in cui sono utilizzati per finalita' formative. 5. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c) possono ottenere dalla Regione contributi per l'acquisizione di attrezzature e tecnologie, in ragione di piani di adeguamento tecnologico. I beni destinati al pubblico servizio della formazione professionale sono indicati separatamente nell'inventario degli Enti beneficiari dando comunicazione alla Regione per estratto dai propri libri sociali ed in caso di scioglimento permane la destinazione a pubblico servizio secondo le indicazioni della Regione. La loro alienazione per obsolescenza o la permuta per ammodernamento e' subordinata al reinvestimento del ricavato in altre attrezzature destinate al pubblico servizio della formazione professionale ed in ogni caso e' fattibile non prima della scadenza dei termini previsti dalla normativa in materia di ammortamenti. 6. I progetti formativi e il materiale didattico, di qualsiasi natura, forma e tecnologia di comunicazione, elaborati e prodotti in attivita' formative a finanziamento regionale confluiscono in una banca dati regionale, anche virtuale, previa certificazione da parte degli uffici regionali. La Regione determina le modalita' di accesso ai progetti e al materiale didattico da parte delle Agenzie formative, nonche' le condizioni del loro utilizzo.