Art. 12.
            Criteri di gestione e di sviluppo della rete
 
  1. Nessun Ente pubblico o privato puo'  vantare  verso  la  Regione
posizioni  di privilegio o preferenza per l'attuazione della politica
regionale di formazione professionale. Il principio  del  pluralismo,
inteso  come  molteplicita'  dei  soggetti  attuatori e diversita' di
proposte formative e' una  connotazione  essenziale  del  sistema  di
formazione professionale.
  2.  La  Regione favorisce azioni di collaborazione e consorziamento
tra  le  Agenzie  formative,  finalizzate  all'utilizzo  ottimale  di
laboratori,   attrezzature,   esperienze   e   professionalita',   al
coordinamento  di  determinati  servizi,  all'integrazione   e   alla
differenziazione   dell'offerta   formativa,   nel   rispetto   delle
specificita' delle Agenzie stesse.
  3. La Regione predispone e favorisce piani di aggiornamento per gli
operatori della formazione professionale. La Regione  sostiene  piani
di  riorganizzazione elaborati dalle Agenzie formative congruenti con
gli obiettivi del Programma triennale e  delle  direttive  annuali  e
finalizzati  all'efficacia  del sistema, alla razionalizzazione della
spesa e alla valorizzazione della professionalita' degli operatori.
  4. La Regione puo' riconoscere i costi di leasing e di ammortamento
per le attrezzature e  gli  investimenti  tecnologici  acquisiti  dai
soggetti  erogatori  e  le  quote  di ammortamento dei beni immobili,
nella misura in cui sono utilizzati per finalita' formative.
  5. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e  c)
possono  ottenere  dalla  Regione  contributi  per  l'acquisizione di
attrezzature  e  tecnologie,  in  ragione  di  piani  di  adeguamento
tecnologico.   I beni destinati al pubblico servizio della formazione
professionale sono indicati separatamente nell'inventario degli  Enti
beneficiari  dando comunicazione alla Regione per estratto dai propri
libri sociali ed in caso di scioglimento permane  la  destinazione  a
pubblico  servizio  secondo  le  indicazioni  della  Regione. La loro
alienazione per obsolescenza  o  la  permuta  per  ammodernamento  e'
subordinata  al  reinvestimento  del  ricavato  in altre attrezzature
destinate al pubblico servizio della formazione professionale  ed  in
ogni  caso e' fattibile non prima della scadenza dei termini previsti
dalla normativa in materia di ammortamenti.
  6. I progetti formativi e  il  materiale  didattico,  di  qualsiasi
natura,  forma e tecnologia di comunicazione, elaborati e prodotti in
attivita' formative a finanziamento  regionale  confluiscono  in  una
banca  dati regionale, anche virtuale, previa certificazione da parte
degli uffici regionali. La Regione determina le modalita' di  accesso
ai   progetti  e  al  materiale  didattico  da  parte  delle  Agenzie
formative, nonche' le condizioni del loro utilizzo.