Art. 13. Coordinamento con la scuola e l'Universita' 1. Al fine di favorire la collaborazione e l'integrazione delle risorse, la Regione stipula intese, accordi di programma e convenzioni quadro con il Ministero della pubblica istruzione e gli organi periferici da esso dipendenti o collegati, nel rispetto delle leggi vigenti e delle rispettive competenze. In particolare, essi sono relativi a: a) l'integrazione tra orientamento professionale ed orientamento scolastico; b) l'orientamento professionale e scolastico delle persone svantaggiate; c) la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; d) la realizzazione di corsi integrati post qualifica e post diploma; e) gli interventi integrati rivolti a soggetti adulti, con particolare riferimento alle persone con bassa scolarita'; f) la facilitazione dei passaggi e dei rientri tra i due sistemi formativi dei frequentanti i corsi. 2. Le Province stipulano intese, accordi di programma e convenzioni con gli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione ed i singoli istituti scolastici, nel quadro degli accordi regionali. 3. La Regione stipula altresi' convenzioni e accordi di programma con il Ministero competente per l'istruzione universitaria e le Universita' finalizzati al coordinamento e all'integrazione delle risorse, nel rispetto delle leggi statali vigenti e delle rispettive competenze, in materia di: a) moduli professionalizzanti inseriti nei curricula del diploma universitario; b) formazione post laurea. 4. La Regione puo' partecipare, agli stessi scopi, a consorzi con l'Universita', gli Enti locali, le imprese singole o associate. 5. Gli accordi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono aperti, secondo modalita' determinate dalle parti contraenti, agli apporti dei soggetti economici e sociali.