Art. 13.
             Coordinamento con la scuola e l'Universita'
 
  1. Al fine di favorire la  collaborazione  e  l'integrazione  delle
risorse,   la   Regione   stipula  intese,  accordi  di  programma  e
convenzioni quadro con il Ministero della pubblica istruzione  e  gli
organi  periferici da esso dipendenti o collegati, nel rispetto delle
leggi vigenti e delle rispettive  competenze.  In  particolare,  essi
sono relativi a:
   a)  l'integrazione  tra orientamento professionale ed orientamento
scolastico;
   b)  l'orientamento  professionale  e  scolastico   delle   persone
svantaggiate;
   c) la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
   d)  la  realizzazione  di  corsi  integrati  post qualifica e post
diploma;
   e)  gli  interventi  integrati  rivolti  a  soggetti  adulti,  con
particolare riferimento alle persone con bassa scolarita';
   f)  la  facilitazione dei passaggi e dei rientri tra i due sistemi
formativi dei frequentanti i corsi.
  2. Le Province stipulano intese, accordi di programma e convenzioni
con gli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione  ed
i singoli istituti scolastici, nel quadro degli accordi regionali.
  3.  La  Regione stipula altresi' convenzioni e accordi di programma
con il Ministero  competente  per  l'istruzione  universitaria  e  le
Universita'  finalizzati  al  coordinamento  e all'integrazione delle
risorse, nel rispetto delle leggi statali vigenti e delle  rispettive
competenze, in materia di:
   a)  moduli  professionalizzanti inseriti nei curricula del diploma
universitario;
   b) formazione post laurea.
  4. La Regione puo' partecipare, agli stessi scopi, a  consorzi  con
l'Universita', gli Enti locali, le imprese singole o associate.
  5.  Gli  accordi  di  cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono aperti, secondo
modalita'  determinate  dalle  parti  contraenti,  agli  apporti  dei
soggetti economici e sociali.