Art. 14. Corsi riconosciuti 1. I corsi realizzati da soggetti diversi dalle Agenzie formative di cui all'articolo 11 possono essere riconosciuti purche' conformi alla programmazione regionale. I soggetti richiedenti il riconoscimento devono: a) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacita' professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi previsti; b) applicare gli indirizzi della programmazione didattica regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, i requisiti di ammissione degli allievi ed i requisiti del personale docente; c) possedere gli altri requisiti di cui all'articolo 11, comma 2; d) indicare l'ammontare della retta richiesta ad ogni allievo al fine di valutare la sua congruita' rispetto ai costi medi degli interventi formativi pubblici dello stesso tipo; e) accettare il controllo della Provincia che puo' effettuarsi anche mediante ispezione. 2. Alle medesime condizioni possono essere riconosciuti corsi, non compresi nelle convenzioni stipulate con la Regione, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c). 3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e' causa di decadenza del riconoscimento.