Art. 14.
                         Corsi riconosciuti
 
  1.  I  corsi realizzati da soggetti diversi dalle Agenzie formative
di cui all'articolo 11 possono essere riconosciuti  purche'  conformi
alla    programmazione   regionale.   I   soggetti   richiedenti   il
riconoscimento devono:
   a)  disporre  di  strutture   materiali   ed   organizzative,   di
attrezzature  e  capacita'  professionali  idonee  alla realizzazione
degli interventi formativi previsti;
   b)  applicare  gli  indirizzi   della   programmazione   didattica
regionale  per  quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, i requisiti
di ammissione degli allievi ed i requisiti del personale docente;
   c) possedere gli altri requisiti di cui all'articolo 11, comma 2;
   d) indicare l'ammontare della retta richiesta ad ogni  allievo  al
fine  di  valutare  la  sua  congruita'  rispetto ai costi medi degli
interventi formativi pubblici dello stesso tipo;
   e) accettare il controllo della  Provincia  che  puo'  effettuarsi
anche mediante ispezione.
  2.  Alle medesime condizioni possono essere riconosciuti corsi, non
compresi nelle convenzioni stipulate con la Regione,  realizzati  dai
soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c).
  3.  Il  mancato  rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e'
causa di decadenza del riconoscimento.