Art. 15.
                 Centri di formazione professionale
                        a gestione regionale
 
  1. La Regione promuove la costituzione di societa' consortili senza
scopo di lucro  composte  in  forma  congiunta  da  Enti  pubblici  e
soggetti  privati  a  livello  locale,  cui  affidare la gestione dei
propri centri di formazione professionale.
  2. A tal fine, con l'obiettivo di valorizzare  le  attivita'  e  le
competenze  professionali  dei  centri  di cui al comma 1, la Regione
attiva le opportune iniziative e  sedi  di  confronto  con  gli  Enti
pubblici  e  le  realta'  economiche  e sociali territoriali, nonche'
specifici programmi di aggiornamento del personale interessato.
  3. Al personale di ruolo che alla data di entrata in  vigore  della
legge   opera   presso  i  Centri  di  formazione  professionale,  e'
assicurata la facolta' di opzione, da  esercitarsi  entro  60  giorni
dalla  comunicazione  della costituzione delle societa' consortili di
cui al comma 1, tra la permanenza alle dipendenze della Regione ed il
trasferimento alle dipendenze delle societa'  consortili  citate.  Il
personale  che  opta  per la permanenza alle dipendenze della Regione
viene collocato in un ruolo organico ad esaurimento ed  e'  assegnato
funzionalmente  alle  societa'  citate,  fatti  salvi  i diritti alla
mobilita'   interna   e   al   trattamento   giuridico,    economico,
previdenziale  e  pensionistico  riconosciuti  alla  generalita'  dei
dipendenti dell'Ente Regione. Il  personale  medesimo  puo'  altresi'
essere  trasferito  alle  Province, in applicazione dell'articolo 10,
comma 3. Il personale che opta per il trasferimento  alle  dipendenze
delle  societa' consortili, continua a rimanere in servizio presso la
Regione fino alla data del trasferimento conservando fino a tale data
lo stato giuridico ed economico di dipendente regionale.
  4. In sede di predisposizione della legge annuale di bilancio, sono
effettuate  le opportune compensazioni tra i capitoli del personale e
della formazione professionale, in ragione delle opzioni  di  cui  al
comma 3.