Art. 15. Centri di formazione professionale a gestione regionale 1. La Regione promuove la costituzione di societa' consortili senza scopo di lucro composte in forma congiunta da Enti pubblici e soggetti privati a livello locale, cui affidare la gestione dei propri centri di formazione professionale. 2. A tal fine, con l'obiettivo di valorizzare le attivita' e le competenze professionali dei centri di cui al comma 1, la Regione attiva le opportune iniziative e sedi di confronto con gli Enti pubblici e le realta' economiche e sociali territoriali, nonche' specifici programmi di aggiornamento del personale interessato. 3. Al personale di ruolo che alla data di entrata in vigore della legge opera presso i Centri di formazione professionale, e' assicurata la facolta' di opzione, da esercitarsi entro 60 giorni dalla comunicazione della costituzione delle societa' consortili di cui al comma 1, tra la permanenza alle dipendenze della Regione ed il trasferimento alle dipendenze delle societa' consortili citate. Il personale che opta per la permanenza alle dipendenze della Regione viene collocato in un ruolo organico ad esaurimento ed e' assegnato funzionalmente alle societa' citate, fatti salvi i diritti alla mobilita' interna e al trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico riconosciuti alla generalita' dei dipendenti dell'Ente Regione. Il personale medesimo puo' altresi' essere trasferito alle Province, in applicazione dell'articolo 10, comma 3. Il personale che opta per il trasferimento alle dipendenze delle societa' consortili, continua a rimanere in servizio presso la Regione fino alla data del trasferimento conservando fino a tale data lo stato giuridico ed economico di dipendente regionale. 4. In sede di predisposizione della legge annuale di bilancio, sono effettuate le opportune compensazioni tra i capitoli del personale e della formazione professionale, in ragione delle opzioni di cui al comma 3.