Art. 8. Competenze regionali 1. Spetta alla Regione mantenere i rapporti con il Ministero del Lavoro e con l'Unione europea. 2. La Regione esercita le seguenti funzioni: a) la definizione dei Programmi triennali e delle direttive annuali di attuazione; b) il coordinamento, su base regionale, del sistema di orientamento professionale; c) la definizione dei criteri e delle modalita' di attuazione del sistema di valutazione e monitoraggio; d) la definizione degli standard formativi; e) la definizione delle modalita' di certificazione degli esiti formativi; f) la definizione di programmi di sostegno alla riorganizzazione delle Agenzie formative di cui all'articolo 11; g) la definizione di programmi per l'innovazione delle metodologie didattiche e per l'aggiornamento degli operatori; h) la approvazione degli schemi tipo di convenzione con le Agenzie formative di cui all'articolo 11; i) la vigilanza ed il controllo sullo svolgimento delle attivita' affidate dalla Regione a soggetti terzi. 3. La Regione provvede agli adempimenti connessi alle azioni di formazione continua e a quelle connesse ai diplomi universitari e a carattere sperimentale, nonche' ogni altra di esclusivo interesse regionale, ovvero interregionale, internazionale o transnazionale.