Art. 8.
                        Competenze regionali
 
  1.  Spetta  alla  Regione mantenere i rapporti con il Ministero del
Lavoro e con l'Unione europea.
   2. La Regione esercita le seguenti funzioni:
   a) la  definizione  dei  Programmi  triennali  e  delle  direttive
annuali di attuazione;
   b)   il   coordinamento,   su   base  regionale,  del  sistema  di
orientamento professionale;
   c) la definizione dei criteri e delle modalita' di attuazione  del
sistema di valutazione e monitoraggio;
   d) la definizione degli standard formativi;
   e)  la  definizione  delle modalita' di certificazione degli esiti
formativi;
   f) la definizione di programmi di sostegno  alla  riorganizzazione
delle Agenzie formative di cui all'articolo 11;
   g) la definizione di programmi per l'innovazione delle metodologie
didattiche e per l'aggiornamento degli operatori;
   h) la approvazione degli schemi tipo di convenzione con le Agenzie
formative di cui all'articolo 11;
   i)  la vigilanza ed il controllo sullo svolgimento delle attivita'
affidate dalla Regione a soggetti terzi.
  3. La Regione provvede agli adempimenti  connessi  alle  azioni  di
formazione  continua  e a quelle connesse ai diplomi universitari e a
carattere sperimentale, nonche' ogni  altra  di  esclusivo  interesse
regionale, ovvero interregionale, internazionale o transnazionale.