Art. 9.
                      Competenze delle Province
 
  1.   Le  Province  concorrono  alla  programmazione,  attuazione  e
valutazione del  sistema  regionale  di  formazione  ed  orientamento
professionale.  In particolare, le Province nei rispettivi territori:
   a)  individuano i fabbisogni formativi, coordinando le rilevazioni
a cio' finalizzate, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale del
mercato del lavoro;
   b) formulano proposte e pareri obbligatori sui Programmi triennali
e sulle direttive annuali di attuazione di cui agli articoli 17 e 18;
   c) approvano e trasmettono alla Regione i progetti territoriali  e
i piani provinciali di politica del lavoro di cui all'articolo 6.
  2.  Le  Province  riconoscono  i  corsi  di  cui  all'articolo  14,
esercitano la vigilanza su essi, nominano le  Commissioni  d'esame  e
provvedono al rilascio dei relativi attestati, ad eccezione dei corsi
direttamente svolti dalle Province, per i quali provvede la Regione.
  3.  Alle  Province  e'  delegato  o  subdelegato  l'esercizio della
funzione prevista dall'articolo 41, comma 3, D.P.R. 24  luglio  1977,
n.  616 "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22
luglio 1975, n.  382",  nonche'  il  coordinamento  delle  azioni  di
orientamento  professionale  e  scolastico  in collaborazione con gli
organi della Pubblica istruzione competenti in materia.