Art. 9. Competenze delle Province 1. Le Province concorrono alla programmazione, attuazione e valutazione del sistema regionale di formazione ed orientamento professionale. In particolare, le Province nei rispettivi territori: a) individuano i fabbisogni formativi, coordinando le rilevazioni a cio' finalizzate, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro; b) formulano proposte e pareri obbligatori sui Programmi triennali e sulle direttive annuali di attuazione di cui agli articoli 17 e 18; c) approvano e trasmettono alla Regione i progetti territoriali e i piani provinciali di politica del lavoro di cui all'articolo 6. 2. Le Province riconoscono i corsi di cui all'articolo 14, esercitano la vigilanza su essi, nominano le Commissioni d'esame e provvedono al rilascio dei relativi attestati, ad eccezione dei corsi direttamente svolti dalle Province, per i quali provvede la Regione. 3. Alle Province e' delegato o subdelegato l'esercizio della funzione prevista dall'articolo 41, comma 3, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382", nonche' il coordinamento delle azioni di orientamento professionale e scolastico in collaborazione con gli organi della Pubblica istruzione competenti in materia.