Art. 12.
                          Comitato tecnico
 
  1.  Per  la  elaborazione  della graduatoria per la concessione dei
contributi ed agevolazioni e per le  verifiche  di  cui  al  comma  2
dell'articolo  11,  la  giunta regionale ed il servizio competente si
avvalgono di un comitato tecnico composto da:
   a) coordinatore dell'area attivita' produttive agricole;
   b) un dirigente esperto in assistenza tecnica e sperimentazione in
agricoltura;
   c) un dirigente esperto in servizi di marketing;
   d) un esperto in possesso di comprovata esperienza  nelle  materie
economico-finanziarie;
   e) un esperto in discipline giuridiche ed economiche.
  2.  Il  comitato  tecnico  puo'  essere  integrato  con massimo due
esperti nelle discipline di cui alle lettere b), c), d) ed e) di  cui
al comma 1, scelti dal presidente della giunta regionale, qualora non
individuabili  nella  organizzazione  regionale.  Il comitato tecnico
viene insediato con decreto del  presidente  della  giunta  regionale
entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente
legge ed e' presieduto dal dirigente di cui alla lettera a) del comma
1.
  3.  Ai componenti il comitato tecnico, estranei all'amministrazione
regionale, e' corrisposta l'indennita' ed  il  rimborso  spese  nella
stessa  misura  prevista per i componenti il nucleo di valutazione di
cui alla L.R. 22/1993.
  4. Il comitato tecnico o singoli componenti possono essere revocati
o  sostituiti,  per  dimissioni  o  altra  causa,   con   lo   stesso
procedimento.  Decade dopo trenta mesi dall'insediamento.