Art. 12. Comitato tecnico 1. Per la elaborazione della graduatoria per la concessione dei contributi ed agevolazioni e per le verifiche di cui al comma 2 dell'articolo 11, la giunta regionale ed il servizio competente si avvalgono di un comitato tecnico composto da: a) coordinatore dell'area attivita' produttive agricole; b) un dirigente esperto in assistenza tecnica e sperimentazione in agricoltura; c) un dirigente esperto in servizi di marketing; d) un esperto in possesso di comprovata esperienza nelle materie economico-finanziarie; e) un esperto in discipline giuridiche ed economiche. 2. Il comitato tecnico puo' essere integrato con massimo due esperti nelle discipline di cui alle lettere b), c), d) ed e) di cui al comma 1, scelti dal presidente della giunta regionale, qualora non individuabili nella organizzazione regionale. Il comitato tecnico viene insediato con decreto del presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' presieduto dal dirigente di cui alla lettera a) del comma 1. 3. Ai componenti il comitato tecnico, estranei all'amministrazione regionale, e' corrisposta l'indennita' ed il rimborso spese nella stessa misura prevista per i componenti il nucleo di valutazione di cui alla L.R. 22/1993. 4. Il comitato tecnico o singoli componenti possono essere revocati o sostituiti, per dimissioni o altra causa, con lo stesso procedimento. Decade dopo trenta mesi dall'insediamento.