Art. 7 Progetti ammessi 1. Sono destinatari degli aiuti ordinari di cui all' articolo 1 e straordinari della Regione, attraverso la definizione e presentazione di specifici progetti, le associazioni dei produttori riconosciute che realizzano programmi di collaborazione, incorporazione, fusione, costituzione in unione regionale con altre associazioni della medesima filiera, finalizzati all'aggregazione delle produzioni a livello regionale, al rafforzamento delle strategie di qualificazione e valorizzazione commerciale della filiera e ad una offerta commerciale fuori regione unitaria almeno per i prodotti di filiera. 2. Sono ammessi a contributo i progetti presentati per rafforzare il potere contrattuale e il reddito dei produttori agricoli attraverso: a) la riorganizzazione unitaria, su base regionale, ivi compresa la organizzazione in unione, per la realizzazione di strumenti e strutture per la contrattazione e l'offerta alle industrie di trasformazione ed al mercato; b) l'adozione di progetti finalizzati alla innovazione tecnologica delle aziende produttrici associate, all'organizzazione e funzionamento di centri servizi di assistenza e consulenza tecnico-economica e commerciale, adozione di marchi, certificazione della qualita' e tipicita', indagini di mercato.