Art. 7
                          Progetti ammessi
 
  1.  Sono  destinatari degli aiuti ordinari di cui all' articolo 1 e
straordinari della Regione, attraverso la definizione e presentazione
di specifici progetti, le associazioni  dei  produttori  riconosciute
che  realizzano programmi di collaborazione, incorporazione, fusione,
costituzione  in  unione  regionale  con  altre  associazioni   della
medesima  filiera,  finalizzati  all'aggregazione  delle produzioni a
livello regionale, al rafforzamento delle strategie di qualificazione
e  valorizzazione  commerciale  della  filiera  e  ad   una   offerta
commerciale fuori regione unitaria almeno per i prodotti di filiera.
  2.  Sono  ammessi a contributo i progetti presentati per rafforzare
il  potere  contrattuale  e  il  reddito  dei   produttori   agricoli
attraverso:
   a)  la  riorganizzazione unitaria, su base regionale, ivi compresa
la organizzazione in unione, per  la  realizzazione  di  strumenti  e
strutture  per  la  contrattazione  e  l'offerta  alle  industrie  di
trasformazione ed al mercato;
   b) l'adozione di progetti finalizzati alla innovazione tecnologica
delle   aziende   produttrici   associate,    all'organizzazione    e
funzionamento   di   centri   servizi   di  assistenza  e  consulenza
tecnico-economica e commerciale, adozione di  marchi,  certificazione
della qualita' e tipicita', indagini di mercato.