Art. 8 Contenuti dei progetti delle associazioni 1. Le associazioni dei produttori riconosciute che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 7 elaborano un progetto finalizzato: a) alla realizzazione dell'unione regionale unica di filiera; b) alla realizzazione dell'aggregazione, tramite fusioneincorporazione tra piu' associazioni, o di programmi unitari per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 7. 2. Il progetto di cui alla lettera a) del comma 1, deve contenere: a) una relazione tecnico-economica sulla filiera regionale con particolare riferimento alle quantita' e caratteristiche della produzione regionale, ai rapporti contrattuali e commerciali con l'industria di trasformazione, ivi comprese le cooperative, il grado di qualificazione e valorizzazione dei prodotti degli associati, confrontati con quelli ottenibili dalla realizzazione dell'iniziativa; b) l'analisi economico-finanziaria di ognuna delle associazioni alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e la proiezione economico-finanziaria; c) l'atto costitutivo, lo statuto e gli atti deliberativi degli organi dell'unione regionale; d) relazione e progetto di massima delle iniziative da finanziare ai sensi dell'articolo 7. 3. Il progetto di cui alla lettera b) del comma 1 deve contenere: a) una relazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2; b) gli atti costitutivi, statuto e deliberativi degli organi dell'associazione interessata alla realizzazione e gestione del progetto; c) relazione e progetto di massima per la realizzazione delle iniziative da finanziare ai sensi dell'articolo 7; d) gli atti deliberativi delle associazioni che cessano la loro attivita'; e) l'analisi debitoria delle associazioni che cessano la loro attivita' e gli oneri derivanti dalla trasformazione delle passivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).