Art. 8
              Contenuti dei progetti delle associazioni
 
  1.  Le  associazioni  dei  produttori  riconosciute  che  intendono
usufruire dei benefici di cui all'articolo 7  elaborano  un  progetto
finalizzato:
   a) alla realizzazione dell'unione regionale unica di filiera;
   b)      alla      realizzazione     dell'aggregazione,     tramite
fusioneincorporazione tra piu' associazioni, o di  programmi  unitari
per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo
7.
  2. Il progetto di cui alla lettera a) del comma 1, deve contenere:
   a)  una  relazione  tecnico-economica  sulla filiera regionale con
particolare  riferimento  alle  quantita'  e  caratteristiche   della
produzione  regionale,  ai  rapporti  contrattuali  e commerciali con
l'industria di trasformazione, ivi comprese le cooperative, il  grado
di  qualificazione  e  valorizzazione  dei  prodotti degli associati,
confrontati    con    quelli    ottenibili    dalla     realizzazione
dell'iniziativa;
   b)  l'analisi  economico-finanziaria  di ognuna delle associazioni
alla data del  31  dicembre  dell'anno  precedente  e  la  proiezione
economico-finanziaria;
   c)  l'atto  costitutivo,  lo statuto e gli atti deliberativi degli
organi dell'unione regionale;
   d) relazione e progetto di massima delle iniziative da  finanziare
ai sensi dell'articolo 7.
  3. Il progetto di cui alla lettera b) del comma 1 deve contenere:
   a) una relazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2;
   b)  gli  atti  costitutivi,  statuto  e  deliberativi degli organi
dell'associazione  interessata  alla  realizzazione  e  gestione  del
progetto;
   c)  relazione  e  progetto  di  massima per la realizzazione delle
iniziative da finanziare ai sensi dell'articolo 7;
   d) gli atti deliberativi delle associazioni che  cessano  la  loro
attivita';
   e)  l'analisi  debitoria  delle  associazioni  che cessano la loro
attivita' e gli oneri derivanti dalla trasformazione delle passivita'
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).