Art. 37.
 
  1. La presente legge  sara'  pubblicata  nella  Gozzetta  ufficiale
della  Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione.
   2. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservala  e  di  farla
osservare come legge della Regione.
   Palermo, 25 maggio 1995.
                              GRAZIANO
         Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
                             Spoto Puleo
 
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  (Omissis).