Art. 10.
                     Revoca dell'autorizzazione
 
  1.  Ove  venga rilevata l'inosservanza delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione ovvero di qualsiasi norma in materia di scarichi,
la provincia puo':
   a) diffidare il titolare  dello  scarico,  stabilendo  un  termine
entro il quale devono essere eliminate le irregolarita' riscontrate;
   b)  sospendere l'autorizzazione, qualora il titolare dello scarico
non abbia ottemperato a quanto contenuto nella diffida;
   c) revocare l'autorizzazione in caso  di  mancato  rispetto  delle
prescrizioni di cui all'art. 8 comma 4.