Art. 11.
                Obblighi dei titolari degli scarichi
 
  1.  I  titolari degli scarichi sono tenuti all'esecuzione di quanto
e' richiesto dalla provincia in relazione allo svolgimento delle  sue
funzioni.
  2. Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi e al loro processo
di  formazione  e'  preventivamente  comunicata  alla provincia per i
provvedimenti di competenza.
  3. Per gli  insediamenti  soggetti  a  diversa  destinazione  o  ad
ampliamento  o ma ristrutturazioni, o la cui attivita' sia trasferita
in altro luogo, deve essere richiesta una nuova  autorizzazione  allo
scarico.
  4.  I  titolari degli insediamenti sono tenuti ad adottare tutte le
misure necessarie ad evitare che le  acque  meteoriche  dilavanti  le
superfici scoperte degli stessi insediamenti producano danni ai corpi
ricettori.
  5.  Il  gestore  dell'impianto  di depurazione tiene il quaderno di
registrazione  dei  dati  ed  il  quaderno  di  manutenzione  con  le
modalita'  di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei
Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento.  Tali  quaderni
sono  conservati  per  un  periodo  di  dieci  anni  e sono esibiti a
richiesta della provincia e delle strutture tecniche di controllo  di
cui  all'art. 5, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi
al trasporto di acque, fanghi e liquami.