Art. 11. Obblighi dei titolari degli scarichi 1. I titolari degli scarichi sono tenuti all'esecuzione di quanto e' richiesto dalla provincia in relazione allo svolgimento delle sue funzioni. 2. Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi e al loro processo di formazione e' preventivamente comunicata alla provincia per i provvedimenti di competenza. 3. Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione o ad ampliamento o ma ristrutturazioni, o la cui attivita' sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. 4. I titolari degli insediamenti sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le acque meteoriche dilavanti le superfici scoperte degli stessi insediamenti producano danni ai corpi ricettori. 5. Il gestore dell'impianto di depurazione tiene il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalita' di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento. Tali quaderni sono conservati per un periodo di dieci anni e sono esibiti a richiesta della provincia e delle strutture tecniche di controllo di cui all'art. 5, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.