Art. 12. Scarichi di percolato di discariche di rifiuti solidi 1. Gli scarichi del percolato di discariche esistenti, approvate ai sensi della legge regionale 8 gennaio 1990 n. 1 (norme per la formazione del Piano regionale del servizio di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attivita' di smaltimento) e successive modifiche ed integrazioni, laddove dotate di impianti di depurazione che necessitano di interventi di miglioria per impreviste difficolta' di funzionamento possono essere autorizzati, qualsiasi sia il loro recapito ed indipendentemente dai valori dei parametri qualitativi dello scarico, previa la verifica delle caratteristiche e degli usi del corpo ricettore. Restano fermi i divieti di cui all'art. 13. 2. L'autorizzazione e' temporanea e contiene le prescrizioni tecniche e i tempi per l'adeguamento dell'impianto ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione provvisoria e definitiva prevista dagli articoli 8 e 9.