Art. 12.
        Scarichi di percolato di discariche di rifiuti solidi
 
  1. Gli scarichi del percolato di discariche esistenti, approvate ai
sensi della legge regionale  8  gennaio  1990  n.  1  (norme  per  la
formazione  del  Piano  regionale  del  servizio  di  smaltimento dei
rifiuti e disciplina delle attivita'  di  smaltimento)  e  successive
modifiche  ed integrazioni, laddove dotate di impianti di depurazione
che necessitano di interventi di miglioria per impreviste difficolta'
di funzionamento possono essere autorizzati, qualsiasi  sia  il  loro
recapito  ed  indipendentemente  dai valori dei parametri qualitativi
dello scarico, previa la verifica delle caratteristiche e  degli  usi
del corpo ricettore. Restano fermi i divieti di cui all'art. 13.
  2.  L'autorizzazione  e'  temporanea  e  contiene  le  prescrizioni
tecniche e i tempi per l'adeguamento dell'impianto ai limiti previsti
dalle disposizioni vigenti, ai fini del rilascio  dell'autorizzazione
provvisoria e definitiva prevista dagli articoli 8 e 9.