Art. 13.
                               Divieti
 
  1.  Nelle  aree  di  salvaguardia  delle  risorse idriche di cui al
decreto del  Presidente  della  Repubblica  24  maggio  1988  n.  236
(attuazione  della  direttiva  C.E.E.  80/778 concernente la qualita'
delle acque destinate al consumo umano ai sensi  dell'art.  15  della
legge  16  aprile  1987  n.  183), sono vietati gli scarichi di acque
reflue, liquami e di fanghi residuati da cicli di  lavorazione  e  da
processi di depurazione.
  2. Sono altresi' vietati:
   a)  gli  scarichi  nei  laghi  naturali  ed artificiali, nei corsi
d'acqua naturali ed artificiali  che  si  immettono  direttamente  in
laghi,  serbatoi  o  reticoli  carsici,  nonche'  nelle falde idriche
sotterranee, sul suolo e negli strati superficiali del suolo, il  cui
substrato  sia  soggetto  a fenomeni carsici. Sono sempre vietati gli
scarichi nel sottosuolo;
   b) gli scarichi sul suolo e negli strati  superficiali  del  suolo
adibito  ad  uso  agricolo  con  coltivazione  di prodotti usualmente
consumati anche crudi nella alimentazione umana;
   e) lo  smaltimento  dei  fanghi  sul  suolo  non  adibito  ad  uso
agricolo.
  3.  Lo  smaltimento dei fanghi sul suolo adibito ad uso agricolo e'
ammesso qualora l'utilizzo dei fanghi sia stato autorizzato ai  sensi
del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992  n. 99 (attuazione della
direttiva 86/278/C.E.E. concernente la protezione  dell'ambiente,  in
particolare  del  suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione
in  agricoltura).  Lo  smaltimento  deve   comunque   rispettare   le
disposizioni  di  cui alla deliberazione 4 febbraio 1977, allegato 5,
del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento
(norme tecniche generali per la  regolamentazione  dello  smaltimento
dei  fanghi  residuati  dai  cicli  di  lavorazione e dai processi di
depurazione).
  4. Gli scarichi sul suolo devono in ogni caso rispettare  le  norme
igieniche stabilite dalle Autorita' Sanitarie Locali.