Art. 13. Divieti 1. Nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236 (attuazione della direttiva C.E.E. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183), sono vietati gli scarichi di acque reflue, liquami e di fanghi residuati da cicli di lavorazione e da processi di depurazione. 2. Sono altresi' vietati: a) gli scarichi nei laghi naturali ed artificiali, nei corsi d'acqua naturali ed artificiali che si immettono direttamente in laghi, serbatoi o reticoli carsici, nonche' nelle falde idriche sotterranee, sul suolo e negli strati superficiali del suolo, il cui substrato sia soggetto a fenomeni carsici. Sono sempre vietati gli scarichi nel sottosuolo; b) gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo con coltivazione di prodotti usualmente consumati anche crudi nella alimentazione umana; e) lo smaltimento dei fanghi sul suolo non adibito ad uso agricolo. 3. Lo smaltimento dei fanghi sul suolo adibito ad uso agricolo e' ammesso qualora l'utilizzo dei fanghi sia stato autorizzato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 (attuazione della direttiva 86/278/C.E.E. concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura). Lo smaltimento deve comunque rispettare le disposizioni di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977, allegato 5, del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento (norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione). 4. Gli scarichi sul suolo devono in ogni caso rispettare le norme igieniche stabilite dalle Autorita' Sanitarie Locali.