Art. 7. Disciplina degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi nelle acque superficiali 1. Gli scarichi in acque superficiali, interne marine, sul suolo provenienti dagli insediamenti produttivi, autorizzati dalle province ai sensi dell'art. 3, devono essere conformi ai limiti imposti con il provvedimento di autorizzazione. In ogni caso i limiti di accettabilita' degli scarichi non devono essere supenori a quelli imposti dalla tabella A allegata alla legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni.